Dal 27 aprile torna in campo il Fondo di Solidarietà per i mutui prima casa

Pubblicato il 19 aprile 2013 Con il comunicato stampa n. 56 del 18 aprile 2013, il Mef informa del rifinanziamento, pari a 20 milioni di euro, del Fondo di solidarietà per i mutui prima casa, come disposto dal Dl “salva Italia” (Dl 201/2011).

Pertanto, dal 27 aprile 2013, potrà essere chiesta, presso la banca o l’intermediario finanziario interessato, la sospensione - senza commissioni, interessi, spese istruttorie e senza richiesta di garanzie aggiuntive - delle rate del mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale. La nuova modulistica sarà presto disponibile sul sito del Mef e della Consap.

L’agevolazione è concessa anche per i mutui che hanno già fruito di altre misure di sospensione, purché tali misure non determinino complessivamente una sospensione dell'ammortamento superiore a 18 mesi.

Costi e interessi maturati a causa del rinvio saranno a carico del fondo, che non pagherà alla banca lo spread.

I mutui devono essere di importo erogato non superiore a 250mila euro, in ammortamento da almeno un anno. Il titolare deve avere un ISEE non superiore a 30.000 euro. Almeno uno dei cointestatari del mutuo, deve essere disoccupato e, successivamente alla stipula del contratto e nei tre anni antecedenti alla richiesta dell’aiuto al Fondo, deve essersi verificato almeno uno dei seguenti eventi: perdita del lavoro per uno dei motivi indicati nel Regolamento, morte o riconoscimento di handicap grave, o invalidità civile all'80%.

La possibilità non opera se: si è verificato un ritardo nei pagamenti superiore a 90 giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato; se si è fruito di agevolazioni pubbliche; se il mutuo ha un'assicurazione a copertura del rischio per gli eventi di cui sopra, purché tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso.
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