Dal 2013 sostanziose novità in materia di fatturazione
Pubblicato il 13 dicembre 2012
Con il D.L. 11dicembre 2012, n. 216 sono state recepite le modifiche
disposte dalla Ue, con direttiva 2010/45/UE del 13 luglio 2010, al
sistema comune di imposta sul valore aggiunto, relativamente alle norme
sulla fatturazione. Il provvedimento prevede, a partire dal 1° gennaio
2013: la sostanziale equiparazione della fattura elettronica a quella
cartacea, l'introduzione di una fattura semplificata, nuovi termini per
l'emissione delle fatture intracomunitarie, la fattura differita.
Entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella
“Gazzetta ufficiale”, (11 dicembre 2012), il decreto legge 11 dicembre
2012, n. 216 presenta, all'articolo 1, le modifiche al sistema della fatturazione Iva in
attuazione della direttiva 2010/45/UE del Consiglio europeo.
Le disposizioni sulla fatturazione si applicano alle operazioni effettuate a partire
dal 1° gennaio 2013.
EMISSIONE FATTURE
Una sola fattura,
contenente il dettaglio delle operazioni, può essere emessa, entro il
15 del mese successivo all'effettuazione, per:
-> cessioni di beni, se
documentate in modo da identificare i soggetti tra i quali è avvenuta
-> prestazioni di servizi,
se individuate da idonea documentazione
qualora effettuate nello stesso
mese solare nei confronti dello stesso soggetto.
Il documento contabile deve
sempre contenere la data di emissione e il numero
progressivo che la identifichi in modo univoco. Inoltre, va indicata la partita Iva del cessionario o
committente e,
nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato
nel territorio dello Stato non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o
professione, il codice
fiscale.
Dal 1° gennaio 2013:
- in caso di cessioni
intracomunitarie, l'emissione della fattura va eseguita
entro il giorno 15 del mese successivo a quello della
consegna/spedizione della merce. Le fatture vanno sempre integrate con l’indicazione dell’imposta
sia per quanto riguarda i servizi generici resi da prestatore UE sia
per quanto riguarda l’acquisto di servizi non generici;
- per le prestazioni di
servizi rese a soggetti passivi di altro Stato Ue, non
soggette ad imposta, la fattura deve essere emessa entro il
giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.
Se le prestazioni di servizi sono rese o ricevute da operatori extra Ue,
l'emissione della fattura è prevista entro il giorno 15 del mese
successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Modifica rilevante riguarda
l'introduzione dell’obbligo di fatturazione per le cessioni di beni e
le prestazioni di servizi territorialmente non rilevanti in Italia
(artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. 633/72), poste in essere nei
confronti di soggetti passivi Ue, ovvero di soggetti extra Ue.
Va, quindi, emessa
fattura anche per le operazioni di seguito esposte, avendo
cura di inserire, al
posto dell'ammontare dell'imposta, le annotazioni riferite
al tipo di operazione di cui si tratta:
• se si tratta di cessione non soggetta
all’imposta a norma dell’articolo 7-bis, comma 1 (beni in transito o
depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale), va indicato
“operazione non soggetta”;
•
se operazione non imponibile, di cui agli articoli 8, 8-bis,
9 e 38-quater, “operazione non imponibile”;
•
se operazione esente di cui all’articolo 10, eccetto quelle
indicate al n. 6), “operazione esente”;
•
se soggetti al regime del margine (D.L. 41/95) indicare
"regime del margine - beni usati" o " regime del margine - oggetti
d'arte" o "regime del margine - oggetti di antiquariato o da
collezione";
•
se trattasi di agenzie di viaggio(ex art. 74 ter ) indicare
"regime del margine - agenzie di viaggio".
Per le cessioni e le prestazioni svolte verso un soggetto passivo Ue
occorre indicare in fattura “inversione contabile” mentre se effettuate
nei confronti di un soggetto stabilito in paese extra Ue la dicitura
sarà “operazione non soggetta”.
La fattura deve indicare “autofatturazione” qualora l’obbligo di
emissione della fattura ricada sul cessionario/committente.
A differenza del sistema finora in vigore, le prestazioni di servizi
c.d. “generiche” (non soggette a IVA) rese a soggetti Ue e le
operazioni extraterritoriali, soggette a fatturazione e registrazione, concorreranno alla formazione del
volume d’affari, con rilevanti effetti su liquidazioni IVA
trimestrali e accesso a regimi agevolati.
A seguito della modifica dell'articolo 39 del Dpr n. 331/1993, dal 2013 le cessioni intracomunitarie e
gli acquisti intracomunitari di beni si considerano
effettuati all’atto dell’inizio
del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi
per suo conto, rispettivamente, dal territorio dello Stato o dal
territorio dello Stato membro di provenienza
Se il fornitore comunitario, in caso di cessione intracomunitaria, non rilascia fattura entro
il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione,
va emessa autofattura entro il giorno
15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione,
in unico esemplare; se è stata ricevuta una fattura con un
corrispettivo inferiore a quello reale, va emessa fattura integrativa
entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura
originaria.
FATTURA ELETTRONICA
La norma europea è univoca nel sostenere che utilizzare la fatturazione
elettronica può aiutare le imprese a ridurre i costi e ad essere più
competitive; quindi propugna un più ampio utilizzo della fatturazione
elettronica nell'ambito degli obblighi IVA.
Alla fattura elettronica,
quindi, deve essere dato stesso valore di quella cartacea.
Si
definisce fattura elettronica quella che è stata emessa e ricevuta in
qualsiasi formato elettronico. Si può fare uso della fattura
elettronica solo se vi è accettazione da parte del destinatario.
In ogni caso, la fattura, sia essa cartacea od elettronica, si ha per
emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a
disposizione del cessionario o committente.
Una spinta all'utilizzo della fatturazione elettronica è data dalla
libertà riconosciuta agli operatori nello scegliere le
procedure più utili a garantire l'autenticità, l'integrità del
contenuto e la leggibilità della fattura sia nell'emissione e sia nella
conservazione della stessa.
Infatti il novellato articolo 21 del Dpr n. 633/1972, ammette che la
fattura elettronica sia in formato Xml che in qualsiasi altro formato;
con apposizione di firma elettronica o digitale o mediante sistemi EDI
di trasmissione elettronica dei dati (ad esempio e-mail con allegato il
pdf della fattura).
Circa la conservazione,
il decreto legislativo prevede che:
→ le fatture elettroniche siano conservate in modalità solo
elettronica;
→ le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono
essere conservate elettronicamente.
FATTURA RIEPILOGATIVA
Una ulteriore semplificazione è rappresentata dalla possibilità di
emettere una sola fattura
se più operazioni:
-> vengono effettuate verso uno
stesso soggetto,
-> sono relative ad uno stesso giorno.
Se si tratta di fatture elettroniche trasmesse in un unico lotto aventi
lo stesso destinatario e lo stesso cedente, i dati comuni alle diverse
fatture possono essere indicati una sola volta, a patto
che per ogni fattura sia possibile accedere a tutte le informazioni.
FATTURA SEMPLIFICATA
Il nuovo articolo 21-bis
del Dpr n. 633/1972 introduce la possibilità di usare una fattura più semplice,
fermo quanto indicato nell'articolo 21.
E'
prevista in caso di operazioni fino a 100 euro; ma il
ministero dell’Economia ha il potere di emettere un decreto per
innalzare il tetto della fattura semplificata a 400 euro o per
escludere un limite di importo in presenza di alcune tipologie di
operazioni relative a settori specifici o a particolari categorie di
soggetti.
Cosa
deve contenere la fattura semplificata?
• data emissione
•
numero progressivo
•
denominazione cedente o prestatore
•
partita Iva cedente o prestatore
•
denominazione committente o cessionario
•
descrizione dei beni/servizi
•
corrispettivo e imposta
•
per le fatture emesse ai sensi dell’art. 26, il riferimento
alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono
modificate.
La fattura semplificata non
può essere emessa per:
-> cessioni intracomunitarie
-> cessioni di
beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all'articolo
10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto
passivo che è debitore
dell'imposta in un altro Stato Ue.
REGISTRATORE DI CASSA
Altra novità prevista per il 2013, è la possibilità di emettere fatture,
sia ordinarie che semplificate, attraverso il registratore di
cassa (L. n. 18/83).
Il documento deve riportare l’identificativo fiscale del destinatario
ossia:
• la partita Iva se si tratta di soggetto
passivo italiano o Ue;
•
il codice fiscale se si tratta di privato residente o
domiciliato in Italia.