Dal 2010 obbligo dei modelli Intrastat anche per le prestazioni di servizi

Pubblicato il 12 novembre 2009

Lo schema di decreto legislativo che recepisce il pacchetto di direttive Ue sull’Iva (200/8/Ce, 2008/9/Ce e 2008/117/Ce) è atteso all’esame preliminare del Consiglio dei ministri per il primo via libera.

Tra le novità più importanti che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2010, si ricorda l’obbligo di dichiarare le prestazioni di servizi effettuate in ambito comunitario, sia fornite che ricevute, e l’obbligo di presentare i modelli per via telematica. Infatti, dal prossimo anno scatterà l’obbligo di compilazione degli elenchi riepilogativi Intrastat per tutti i servizi resi e ricevuti tra operatori italiani e comunitari. Vi sarà, cioè, un modello Intra “acquisti”, da presentare anche per le prestazioni di servizi ricevute da soggetti comunitari, da compilare a cura dei committenti nazionali.

I modelli Intrastat 2010 dovranno essere trasmessi solo con la modalità telematica ed è prevista una nuova periodicità mensile o trimestrale. Non sarà più ammessa la presentazione annuale. I cambiamenti riguarderanno, ovviamente, l’anno d’imposta 2010 e non quello 2009. Dunque, le modifiche non interesseranno gli elenchi annuali 2009 oppure quelli trimestrali, quarto trimestre, o quelli mensili dicembre 2009 (termine 25 gennaio 2010), che hanno comunque scadenza nei primi mesi del nuovo anno. Pertanto, la nuova regola generale è quella che prevede l’obbligo di presentazione mensile dei modelli; anche se gli Stati membri possono concedere una frequenza trimestrale a quei soggetti che non hanno superato la somma dei 50.000 euro, elevabili a 100.000 euro, fino al 31 dicembre 2011. La scelta della nuova periodicità risponde all’esigenza di accelerare lo scambio di informazioni sulle cessioni di beni intra Ue, con lo scopo di prevenire le frodi fiscali.

Per rendere operative in Italia le modifiche recepite dai documenti comunitari, lo schema di decreto legislativo incarica il ministero dell’Economia e l’agenzia delle Dogane a rilasciare rispettivamente un proprio decreto e un provvedimento, con cui fissare le nuove soglie, approvare i nuovi modelli e dettare le istruzioni operative. I citati documenti dovranno essere emanati entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo.

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