Dal 1° settembre nuovi presidi per il controllo del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo
Pubblicato il 09 aprile 2011
Il provvedimento
10 marzo 2011,
firmato dalla Banca d’Italia e recante “
Disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo” è stato ospitato nella “
Gazzetta Ufficiale” n. 81 dell’8 aprile 2011.
Il documento è stato emanato ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, d’intesa anche con le altre autorità di vigilanza: Consob e Isvap.
Finalità del provvedimento è quella di conseguire la piena efficacia della regolamentazione antiriciclaggio, attraverso il rispetto di specifici obblighi di adeguata verifica del cliente e di registrazione delle operazioni sospette, che costituiscono una grave minaccia per l’economia legale e possono determinare effetti destabilizzanti soprattutto per il sistema bancario e finanziario.
L’azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio si esplica attraverso l’introduzione di presidi volti a garantire la piena conoscenza del cliente, la tracciabilità delle transazioni finanziarie e l’individuazione delle operazioni sospette. In particolare, la normativa poggia su un sistema di obblighi, rivolti ad un’ampia platea di destinatari (intermediari finanziari, imprese non finanziarie e professionisti), ispirati ai seguenti tre obiettivi:
- adeguata verifica della clientela con la quale si instaurano rapporti o si effettuano operazioni (customer due diligence);
- registrazione dei rapporti e delle operazioni e conservazione dei relativi documenti di supporto;
- segnalazione delle operazioni sospette.
Soprattutto quest’ultimo punto costituisce il nodo centrale della normativa antiriciclaggio: i soggetti destinatari della disciplina sono tenuti ad inoltrare una segnalazione alla UIF “
quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo”.
Con il nuovo documento sono coinvolti direttamente nell’azione di contrasto all’attività di riciclaggio le banche e le società di intermediazione mobiliare, le Sicav, le Sgr, le Poste, la cassa depositi e prestiti,e società fiduciarie e gli agenti di cambio, gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 106 del Tub e tutti coloro che svolgono azioni di money transfer.
Bankitalia specifica che le disposizioni previste nel regolamento “
vanno applicate secondo il principio di proporzionalità, in coerenza con la forma giuridica, le dimensioni, l’articolazione organizzativa, le caratteristiche e la complessità dell’attività svolta”. Le stesse entreranno in vigore dal 1° settembre 2011.