Dal 1° luglio, i dati dell'immobile vanno indicati a pena di nullità

Pubblicato il 29 maggio 2010
Le nuove previsioni introdotte dalla recente manovra economica in materia di nullità degli atti di compravendite e mutui entreranno in vigore a partire dal prossimo 1° luglio.

In particolare, tutti gli atti da trascrivere nei Registri immobiliari e quelli che contengono una concessione di ipoteca che abbia ad oggetto un'unità immobiliare urbana (ne restano esclusi, quindi, i terreni) dovranno contenere, a pena di nullità, sia l'identificazione catastale dei beni oggetto dell'atto, sia il riferimento alle planimetrie depositate in catasto, sia la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie.

Regolarmente, gli atti notarili già contengono i dati catastali degli immobili ed il riferimento alle planimetrie depositate in catasto. Maggiori problemi si rileveranno con riguardo alla dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie. Nel caso in cui prevalga l'interpretazione formalistica, tuttavia, la validità dell'atto sarà assicurata dalla esistenza di questa dichiarazione anche a prescindere dalla sua veridicità. Ancora più ostica risulta poi la necessità dell'allineamento dei dati: oltre alla circostanza che spesso, in Catasto, vi sono difformità sui nomi degli effettivi titolari, vi sono anche casi in cui, normalmente, l'immobile oggetto di un contratto sia intestato a un soggetto diverso da quello di chi lo vende o lo concede in ipoteca.
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