Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il decreto ministeriale n. 108 del 26 giugno 2024, pubblicato sul proprio portale istituzionale, nella sezione “pubblicità legale” comunica l’importo rivalutato dell’assegno di incollocabilità, che sarà erogato a partire dal 1° luglio 2024.
L'INAIL, con la circolare n. 20 del 26 luglio 2024, ha fornito le relative istruzioni.
L’assegno di incollocabilità è un sostegno economico erogato dall’INAIL ai titolari di rendita che, a causa di una malattia professionale o di un infortunio sul lavoro, non sono più in grado di svolgere alcuna attività lavorativa.
L’assegno è concesso anche quando il grado o la natura dell’invalidità possono costituire un rischio per l’incolumità propria, degli altri lavoratori ovvero per la sicurezza degli impianti. Pertanto, questi lavoratori non possono beneficiare nemmeno dell’assunzione obbligatoria. La valutazione dell’incollocabilità è effettuata dall'INAIL tramite una specifica commissione medica che accerta l’effettiva inabilità al lavoro dei soggetti invalidi.
Il beneficio viene concesso a coloro che posseggono i seguenti requisiti:
L’importo dell’assegno viene pagato mensilmente insieme alla rendita, a partire dal mese successivo alla presentazione della richiesta all’INAIL.
L’importo è esente da Irpef e soggetto a rivalutazione annuale.
A partire dal 1° luglio 2024, l’importo mensile dell’assegno di incollocabilità, precedentemente di 290,11 euro, è stato rivalutato e aumentato a 305,78 euro.
L’ammontare della prestazione assistenziale è stato rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, intervenuta tra il 2022 e il 2023, registrata dall’ISTAT e pari al 5,4%, (delibera n. 18 del Consiglio di amministrazione dell'INAIL del 29 maggio 2024).
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