Dal 1° gennaio in vigore i nuovi modelli per la nascita dell’impresa

Pubblicato il 11 gennaio 2010

Porta il titolo “Approvazione dei modelli AA7/10 e AA9/10 da utilizzare per le dichiarazioni di inizio attività, variazione dati o cessazione attività, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati” il provvedimento n. prot. 2009/193688, datato 29 dicembre 2009, a firma del direttore dell’agenzia delle Entrate. Il provvedimento riporta anche le specifiche tecniche necessarie per l’invio dei dati delle dichiarazioni che verranno rese in via telematica. E autorizza anche la stampa dei modelli di dichiarazione per la compilazione meccanografica degli stessi.

I nuovi modelli, che si riferiscono rispettivamente alle società (AA7/10) e alle persone fisiche (AA9/10), sono in vigore da venerdì 1° gennaio e sono resi disponibili gratuitamente in formato elettronico presso l’Agenzia delle Entrate, oppure possono essere prelevati dai siti internet, sempre delle Entrate e del Ministero dell’Economia e delle Finanze. E’ possibile anche stampare i suddetti modelli, a patto che mantengano le caratteristiche previste dall’allegato A del citato provvedimento e richiamino l’indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati.

Riguardo alle modalità di presentazione della dichiarazione di inizio attività o di variazione dei dati Iva sono previste diverse modalità: consegna a un qualsiasi ufficio dell’agenzia delle Entrate; spedizione postale, mediante raccomandata, a un qualsiasi ufficio delle Entrate, allegando una fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante; presentazione telematica con trasmissione diretta da parte del contribuente o tramite gli intermediari abilitati.

Le dichiarazioni AA7/10 e AA9/10 possono essere presentate direttamente, o mediante persona delegata, a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia, anche se non è quello competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente. Nel caso di persona delegata, il modello di dichiarazione deve contenere delega scritta in calce e fotocopia del documento di identità del delegante. A consegna avvenuta, l’Ufficio rilascia al contribuente il certificato di attribuzione della partita Iva o dell’avvenuta variazione o cessazione dell’attività dell’impresa. Nel caso di consegna dei modelli mediante raccomandata a/r, la data di presentazione diventa quella della spedizione postale. Nel caso di dichiarazione telematica direttamente dai contribuenti, si usa il servizio Entratel o Internet e le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno di trasmissione.

I modelli di dichiarazioni si presentano suddivisi in diversi quadri, da cui devono risultare: le generalità delle persone fisiche; per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la natura giuridica, la denominazione, la ragione sociale o ditta, la sede legale o in assenza deve essere indicato il codice fiscale di almeno una persona che ha la rappresentanza; per i soggetti residenti all’estero anche il luogo di ubicazione della stabile organizzazione e, infine, il tipo e l’oggetto dell’attività, il luogo in cui essa viene esercitata (anche mediante sedi secondarie), le filiali, stabilimenti, succursali e negozi, e i luoghi in cui si devono tenere conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti contabili. Per i soggetti che svolgono attività via web è necessaria l’indicazione dell’indirizzo elettronico e dei dati identificativi dell’internet service provider.

L’approvazione dei modelli AA7/10 e AA9/10 si è resa necessaria a seguito delle modifiche legislative che hanno interessato in particolar modo i soggetti non residenti, che operano in Italia anche mediante una stabile organizzazione, secondo quanto disposto all’articolo 11 del Decreto legge n. 135/09, convertito con modificazioni dalla Legge n. 166/2009. La nuova normativa, infatti, prevede che il soggetto non residente se ha una stabile organizzazione nel nostro Paese non può nominare un rappresentante fiscale o identificarsi direttamente per assolvere gli adempimenti relativi alle operazioni effettuate dalla casa madre, ma le stesse operazioni devono confluire nella posizione Iva attribuita alla stabile organizzazione operante nel territorio dello Stato.

Inoltre, l’articolo 9 del Decreto legge n. 7/07 ha istituito un nuovo modello per la “comunicazione unica” per la nascita delle imprese, che come ricorda il provvedimento delle Entrate, è di prossima entrata in vigore. Infatti, dal 1° aprile 2010 i modelli AA7/10 e AA9/10 non dovranno essere più utilizzati dai soggetti tenuti all’iscrizione nel registro delle imprese. Da aprile prossimo, partirà in via definitiva la nuova Comunicazione unica (dal 31 ottobre 2009 è partita in via sperimentale), da presentarsi all’Ufficio del Registro delle imprese, esclusivamente per via telematica o su supporto informatico. La Comunicazione unica vale come assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi, previdenziali, assistenziali e fiscali, consentendo così l’ottenimento del codice fiscale e della partita Iva. Si sostituisce, cioè, ai singoli adempimenti che finora si dovevano porre in essere con l’agenzia delle Entrate, l’Inps, l’Inail e le camere di commercio, ogni qualvolta si voleva avviare la pratica di avvio di un’impresa o effettuare presso i suddetti enti eventuali variazioni o cessazioni di attività.

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