Dal 1° aprile le denunce relative ai rapporti di lavoro domestico solo via Internet

Pubblicato il 21 marzo 2011 Dal prossimo 1° aprile 2011, tutti gli adempimenti inerenti il rapporto di lavoro domestico, tra il datore di lavoro e l’Inps, dovranno essere effettuati online tramite Internet o contact center, direttamente da parte delle famiglie interessate oppure tramite intermediari abilitati.

L’obbligo riguarda le comunicazioni di assunzione, trasformazione, proroga o cessazione del rapporto di lavoro di colf o badanti (denunce obbligatorie).

Anche il pagamento dei contributi domestici dovrà essere effettuato tramite Internet (circuito “Reti Amiche”), contact center oppure con i nuovi i bollettini Mav e non più con i bollettini di c/c postale. Qualunque sia la modalità prescelta, utilizzando il codice fiscale del datore di lavoro e il codice rapporto di lavoro, è proposto l'importo complessivo per il trimestre in scadenza, già precalcolato in base ai dati comunicati all'assunzione o successivamente variati con l'apposita comunicazione.

Con la cessazione del rapporto di lavoro domestico, oltre a doversi effettuare online la comunicazione obbligatoria di cessazione, si dovranno versare anche i contributi relativi alle ferie maturate ma non fruite e quelli per il preavviso. Il versamento dei contributi deve essere effettuato entro i 10 giorni successivi alla data di cessazione, tenendo comunque conto delle settimane che vanno retribuite e contribuite, anche se non corrispondono all'attività lavorativa. In caso di ritardo nel pagamento, il datore di lavoro sarà soggetto alle sanzioni Inps.

Si ricorda che dal 1° gennaio 2011 è scattato l'adeguamento al costo della vita di tutti i livelli retributivi minimi previsti per i domestici dal contratto collettivo di lavoro. Di conseguenza, quest’anno anche se di poco, sono aumentate le retribuzioni e i contributi da versare all'Inps. Come ricordato dallo stesso Ente previdenziale nella circolare n. 23/2011, dal 1° gennaio 2011 l'aliquota contributiva per i datori di lavoro domestico (le famiglie) che non sono soggetti al contributo Cuaf (cassa unica assegni familiari) è aumentata di 0,22 punti percentuali, raggiungendo l'aliquota contributiva al Fpld degli altri datori di lavoro, pari al 17,4275%. Di conseguenza, per esempio, per una colf con paga oraria di 8,50 euro si dovranno pagare tre centesimi in più all'ora di contributi previdenziali.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo: come presentare il modello RED 2024

20/09/2024

Bonus befana in arrivo a dicembre?

20/09/2024

Contribuzione in due gestioni previdenziali: legittima per la CEDU

20/09/2024

Processo telematico: nuove specifiche tecniche dal 30 settembre

20/09/2024

DDL Lavoro: nuova regola per contratti misti per forfetari

20/09/2024

Società liquidata ed estinta: soci senza diritto di operare le variazioni Iva

20/09/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy