Dai CdL le istruzioni per l’uso del microcredito

Pubblicato il 13 maggio 2015 Con circolare n. 11 del 12 maggio 2015, la Fondazione Studi dei CdL ha fornito le istruzioni a seguito della pubblicazione in GU del decreto del MISE del 18 marzo 2015, con cui è divenuta formalmente operativa la procedura di accesso al fondo di garanzia per il Microcredito.

Chiariscono i CdL che le garanzie sulle operazioni di microcredito saranno concesse a valere sulle risorse ordinarie del Fondo PMI e non soltanto sulla quota di destinazione, e ciò consentirà la concessione della garanzia pubblica a molte decine di migliaia di potenziali beneficiari senza alcuna corsa all’accaparramento della garanzia in questione e quindi nessun click day.

La circolare ribadisce le fasi da seguire per la procedura, chiarendo alcuni aspetti, fra cui si segnalano le specifiche che:

- la garanzia del Fondo PMI non opererà nei confronti di persone fisiche (aspiranti imprenditori o professionisti) ma esclusivamente di soggetti che all’atto della presentazione dell’istanza siano già iscritti al Registro delle Imprese o iscritti agli Ordini professionali ed in possesso della partita IVA:

     - Professionisti (iscritti agli ordini professionali o aderenti alle associazioni iscritte nell’apposito elenco tenuto dal Mise) e Imprese individuali titolari di partita IVA da meno di cinque anni e con massimo 5 dipendenti;
     
     - Società di persone, società a responsabilità limitata semplificata o società cooperative titolari di partita IVA da meno di cinque anni e con massimo 10 dipendenti;

- l’utilizzo delle regole generali del Fondo di Garanzia per le PMI comporta l’assoggettamento della garanzia al regime di agevolazione "de minimis". Nello specifico, l’ESL (Equivalente Sovvenzione Lordo) massima potrà essere pari ad una percentuale tra l’8 e il 9% dell’importo garantito. Ad esempio, in caso di garanzia di 20 mila euro (l’80% di un finanziamento del valore di 25 mila euro) il valore dell’agevolazione ai fini del "de minimis" sarà pari circa a 1.750 euro, sui 200.000 euro massimi nel triennio previsti dalla regola.
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