Secondo la V sezione del Consiglio di stato - sentenza n. 5100/08 – è illegittimo il provvedimento di nomina disposto da una commissione giudicatrice di appalto pubblico che sia priva di competenza tecnica; la stazione appaltante, in questi casi, incorre nella colpevole inosservanza dei doveri di diligenza e prudenza configurando un errore non scusabile dal quale consegue, per i partecipanti alla gara, il diritto al risarcimento per equivalente. La competenza tecnica, precisa il Collegio, è requisito imprescindibile dell'atto di nomina che discende dai canoni costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento.
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