Da novembre 2010 è reato il mancato versamento delle ritenute ai collaboratori

Pubblicato il 06 maggio 2011 Il Collegato Lavoro (Legge n. 183/2010, articolo 39) ha previsto che l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sui compensi dei lavoratori a progetto e titolari di collaborazioni coordinate e continuative, iscritti alla gestione separata, configura l'ipotesi di reato, analogamente a quanto già previsto per il mancato versamento delle ritenute operate nei confronti dei lavoratori dipendenti (Legge n. 638/1983).

Scopo della norma è uniformare il comportamento dei suddetti datori di lavoro a quelli del settore agricolo.

Così, nei confronti dei committenti tenuti al versamento alla Gestione separata che hanno omesso il versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali è possibile attivare un procedimento che comporta l’obbligo della contestazione o della notifica dell’avvenuto accertamento della violazione contenente l’intimazione ad adempiere al pagamento entro il termine di tre mesi. Se il pagamento avviene entro il predetto termine, subentrerà un’ipotesi di non punibilità nei confronti del soggetto tenuto al versamento. Tuttavia, trascorso il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’accertamento della violazione, anche in presenza di avvenuto adempimento, resta fermo l’obbligo di tempestiva denuncia di reato all’Autorità giudiziaria.

Si ricorda, comunque, che la responsabilità per il reato citato deve essere sempre ricondotta al soggetto che ha la responsabilità legale dell’adempimento alla data di scadenza del termine previsto per il versamento contributivo.

Rammentando che il Collegato Lavoro è entrato in vigore il 24 novembre 2010, la disciplina contenuta nell’articolo 39 si applica a partire dalle denunce EMens con competenza novembre 2010, in scadenza al 16 dicembre 2010.

La spiegazione è contenuta nella circolare n. 71, diramata dall’Inps in data 4 maggio 2011.
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