Da luglio fruibile anche l’esonero contributivo per l’assunzione di donne

Pubblicato il 06 luglio 2023

Il giorno successivo alla pubblicazione delle istruzioni per la fruizione dell’esonero under 36, arrivano anche le istruzioni per la fruizione dell’incentivo dedicato all’assunzione di lavoratrici svantaggiate nel periodo tra il 1° luglio 2022 ed il 31 dicembre 2023 contenute nella circolare INPS n. 58 del 23 giugno 2023 .

A seguito della decisione C(2023) 4061 final del 19 giugno 2023 della Commissione europea, che ha autorizzato la fruibilità della misura sia per il secondo semestre 2022 che per tutta l’annualità 2023, trova piena operatività l’esonero contributivo in favore delle assunzioni di donne lavoratrici pari al 100% della contribuzione datoriale dovuta e sino al tetto massimo di 8.000 su base annua (per il 2023).

L’incentivo, sostanzialmente, è riconosciuto alle medesime condizioni già previste per la riduzione contributiva di cui alla legge n. 92/2012, eccetto che per la quota di contribuzione INAIL.

A differenza dell’esonero under 36, la fruizione dell’agevolazione in commento dovrà essere preceduta dalla compilazione online del modulo, già in uso, “92-2012” reperibile nel Cassetto previdenziale, sul sito istituzionale dell’Ente di previdenza.

Periodi autorizzati

Come anticipato in premessa, con la decisione C(2023) 4061 final del 19 giugno 2023, la Commissione europea ha autorizzato la fruizione dell’esonero previsto dall’art. 1, comma 16, legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021), e successivamente prorogato anche per l’anno 2023 (nel superiore importo di 8.000 euro su base annua, anziché 6.000 euro come previsto per il biennio 2021-2022) dall’art. 1, comma 298, legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023), sia per il secondo semestre dell’anno 2022 che per tutto l’anno 2023.

La misura potrà essere fruita previo invio del modulo “92-2012” disponibile sul Cassetto Previdenziale Contribuente > Comunicazioni ON LINE > Crea Istanza.

ATTENZIONE: I datori di lavoro che abbiano già trasmesso il sopracitato modulo online ai fini della fruizione dell’incentivo pari al 50% dei contributi datoriali ai sensi dell’art. 4, commi da 8 a 11, legge n. 92/2012, per le assunzioni/proroghe/trasformazioni effettuate, non dovranno presentare alcuna nuova istanza per fruire della maggior misura del 100% previsto dalle leggi di Bilancio 2021 e 2023. L’istanza precedentemente presentata, infatti, sarà comunque considerata valida ed efficace per l’esonero in commento in misura pari al 100%.

Si evidenzia che, come già avviene per la riduzione contributiva prevista dalla legge n. 92/2012, il modulo “92-2012” dovrà essere inoltrato per ogni evento incentivabile (assunzione, proroga o trasformazione) sicché ad ogni evento dovrà corrispondere una singola comunicazione online.

Datori di lavoro destinatari

L’esonero è fruibile da tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo.

Sono espressamente escluse le pubbliche amministrazioni, così come definite dall’art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ai fini della corretta individuazione dei datori di lavoro beneficiari restano valide le istruzioni già fornite dall’INPS con la circolare n. 32/2021.

Si evidenzia, altresì, che essendo l’agevolazione in commento autorizzata nell’ambito del Temporary Crisis and Transition Framework, sono, altresì, escluse/i dall’ambito di applicazione:

Lavoratori agevolabili e requisiti

Come previsto per la riduzione contributiva di cui all’art. 4, commi 9 a 11, legge n. 92/2012, come da rinvio operato dall’art. 1, comma 16, legge di Bilancio 2021, richiamato, a sua volta, dall’art. 1, comma 298, legge di Bilancio 2023, sono incentivabili le assunzioni/proroghe/trasformazioni, anche in somministrazione, di donne:

NOTA BENE: Per l’assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti in aree svantaggiate sarà necessario fare riferimento ad una delle aree individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia (1° dicembre 2022 – 31 dicembre 2027) approvata dalla Commissione UE con la decisione C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021 e successivamente modificata con la decisione C(2022) 1545 final del 18 marzo 2022. Al riguardo si chiarisce che il requisito non ha vincoli temporali relativi alla permanenza del requisito della residenza nelle predette aree previste dalla Carta, sicché il rapporto potrà svolgersi anche al di fuori delle aree indicate.

Quanto alla definzione di "soggetti privi di impiego regolarmente retribuito" appare utile rammentare che, come previsto dal decreto ministeriale 17 ottobre 2017, ci si riferisce a quei lavoratori che negli ultimi 6  mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6  mesi ovvero coloro che negli ultimi 6 mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione. Ciò assunto, bisognerà far riferimento sia alla durata del rapporto che alla remunerazione dello stesso, sicché, negli ultimi 6/24 mesi, la lavoratrice non dovrà aver reso attività di lavoro autonomo o parasubordinato rispettivamente euro 5.500 o di 8.174 euro per le co.co.co.

Il  requisito dell'essere privo di impiego regolarmente retribuito deve sussistere alla data dell’evento incentivato per il quale si intende chiedere il beneficio. Pertanto:

Rapporti di lavoro incentivabili e durata dell'incentivo

Per le medesime ragioni illustrate al paragrafo precedente, l’esonero trova applicazione, nella maggior misura del 100% della contribuzione datoriale dovuta, per:

Gli incentivi spettano, naturalmente, anche in caso di assunzione a tempo parziale, salvo riproporzionamento dei massimali previsti dalla norma, nonché per l’assunzione di lavoratrici in attuazione di un vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Rimangono esclusi dall’ambito di applicazione dell’esonero in trattazione:

La durata dell’incentivo varia – nei medesimi termini precedentemente stabiliti dalla legge n. 92/2012 – secondo la tipologia contrattuale di assunzione:

Come specificato nel messaggio INPS 6 aprile 2021, n. 1421, l’esonero spetta anche nelle ipotesi di proroga di rapporti a tempo determinato, sino al limite complessivo di 12 mesi.

Tipologia contrattuale

Sussistenza requisito “impiego regolarmente retribuito”

Durata esonero

Tempo determinato

All’assunzione

Periodo contrattualizzato nel limite di 12 mesi

Proroga tempo determinato

Alla data di assunzione del rapporto a termine iniziale

Periodo contrattualizzato nel limite di 12 mesi

Trasformazione a tempo indeterminato di un precedente contratto a termine già agevolato

Alla data di assunzione del rapporto a termine iniziale

18 mesi complessivi decorrenti dalla data di assunzione

Trasformazione a tempo indeterminato di un precedente contratto a termine non agevolato

Alla data della trasformazione a tempo indeterminato

18 mesi decorrenti dalla data della trasformazione a tempo indeterminato

Misura dell’incentivo

Per gli eventi incentivabili intercorsi tra il 1° luglio 2022 ed il 31 dicembre 2022 l’esonero in trattazione è pari al 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite di importo massimo pari a 6.000 euro su base annua. Per tale periodo trovano applicazione le istruzioni INPS fornite con la circolare n. 32/2021 e con il messaggio n. 3809/2021.

ATTENZIONE: Per l’esonero in commento, sia esso riferibile al secondo semestre 2022 che all’anno 2023, non trova applicazione la regola della riparametrazione ed applicazione su base mensile, sicché l’esonero verrà utilizzato a scomputo dal limite massimo previsto mese per mese.

Quanto al periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2023, l’esonero sarà sempre al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, ma nel limite massimo fruibile di 8.000 euro su base annua.

NOTA BENE: in caso di rapporti di lavoro a tempo parziale, la predetta “soglia” massima fruibile deve essere debitamente riproporzionata alla percentuale part-time.

Si rammenta che, non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:

Trattandosi di un esonero della contribuzione a carico del datore di lavoro, la misura è applicabile anche sul contributo aggiuntivo pari allo 0,50% della retribuzione imponibile dovuto ai sensi dell’art. 3, comma 15, Legge 29 maggio 1982, n. 297, destinato al finanziamento dell’incremento delle aliquote contributive del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.

NOTA BENE: Atteso che l’esonero opera esclusivamente sulla contribuzione datoriale effettivamente dovuta, in caso di applicazione delle misure compensative previste dall’art. 10, commi 2 e 3, decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 – relative alla destinazione del TFR a fondi pensione – gli esoneri dovranno essere calcolati al netto delle riduzioni che scaturiscono dall’applicazione delle predette misure compensative.

Per i casi di trasformazione a tempo indeterminato o di assunzione a tempo indeterminato entro il termine di 6 mesi dalla cessazione di un precedente rapporto a termine, troverà applicazione il recupero della contribuzione addizionale dell'1,40% prevista per i contratti a tempo determinato (articolo 2, comma 30, Legge n. 92/2012; Circolare INPS n. 49 del 19 marzo 2018, p. 5).

Condizioni di spettanza

Fermo restando i principi generali in materia di fruizione degli incentivi di cui all’art. 31, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nonché delle condizioni generali di cui ai commi 1175 e 1176, art. 1, legge 27 dicembre 2006, n. 296, le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese ed il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

In tal senso, si ritiene opportuno rammentare che non rientrano nel predetto computo i posti resi vacanti a seguito di:

ATTENZIONE: Si rammenta che la verifica dell’incremento occupazionale netto in termini di ULA deve essere effettuata mensilmente sulla base della situazione concreta e non stimata o stimabile dell’azienda, computando i lavoratori a tempo determinato ed indeterminato in misura ponderata rispetto all’orario di lavoro effettivo e quello previsto come “normale” per i lavoratori a tempo pieno.

Cumulabilità

Gli incentivi in trattazione possono essere cumulati con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente nelle sole ipotesi in cui l’utilizzo della misura in commento non esaurisca l’intera contribuzione datoriale sgravabile.

In particolare, dovrà farsi riferimento alla eventuale contribuzione ancora dovuta e cioè, più specificatamente, alla contribuzione residua dovuta, in ragione del primo esonero applicato.

La cumulabilità, laddove consentita, potrà avvenire in ordine temporale rispetto alla vigenza della normativa applicabile con il presupposto che l’ultimo esonero introdotto nell’ordinamento si cumula con i precedenti sulla contribuzione residua dovuta.

Flussi Uniemens e recupero dei periodi pregressi

I due periodi autorizzati dalla Commissione per le annualità 2022 e 2023 prevedono diversi codici di esposizione nei flussi Uniemens

Secondo semestre 2022 – Flussi Uniemens

Con riferimento alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, restano ferme le indicazioni per la fruizione dell’esonero di cui alla legge di Bilancio 2021, già fornite con il messaggio n. 3809/2021.

Il recupero di detti periodi potrà avvenire con la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi pregressi dal mese di luglio 2022 e fino al mese di dicembre 2022, esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023 e ottobre 2023.

Nel DM10 dovranno risultare i seguenti codici di conguaglio:

Anno 2023 – Flussi Uniemens

Diversamente, i datori di lavoro che intendono fruire dell’esonero previsto dall’articolo 1, comma 298, della legge di Bilancio 2023, per le assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, devono continuare a esporre i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>.

In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.

Per esporre il beneficio di cui alla legge di Bilancio 2023 dal periodo di competenza successivo alla pubblicazione della circolare (luglio 2023), devono essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:

ATTENZIONE: nel caso in cui nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> viene indicata la data di assunzione/trasformazione, deve essere esposto l’attributo "TipoIdentMotivoUtilizzo" con valore "DATA"

Nel DM10 dovranno risultare i seguenti codici di conguaglio:

Si sottolinea che la sezione “InfoAggcausaliContrib” va ripetuta per tutti i mesi di arretrato e che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2023 e fino al mese precedente l’esposizione del corrente), può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza dei mesi di luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023 e ottobre 2023.

Restituzione di esoneri eventualmente fruiti

Per la restituzione delle quote di esonero eventualmente fruite ai sensi dell’art. 1, comma 100, legge n. 205/2017 e delle quote di esonero di cui all’art. 4, commi da 8 a 11, legge n. 92/2012, sia per i periodi dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 che per i periodi dell’anno 2023, restano valide le istruzioni già fornite con il messaggio n. 3809/2021, sicché dovranno essere utilizzati i seguenti codici sul DM a debito:

I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).

QUADRO NORMATIVO

Legge 29 dicembre 2022, n. 197

Circolare INPS 22 febbraio 2021, n. 32

Messaggio INPS 6 aprile 2021, n. 1421

Messaggio INPS 5 novembre 2021, n. 3809

Circolare INPS 23 giugno 2023, n. 58

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