Scade il 28 febbraio 2025 la 1° rata per il pagamento dei contributi minimi obbligatori dovuti a Cassa Forense.
Si ricorda che a partire dal 4 febbraio 2025, è possibile generare e stampare i moduli di pagamento per le prime tre rate dei contributi minimi 2025.
A tal fine, occorre collegarsi al sito internet della Cassa, tramite la sezione - Accessi riservati/posizione personale - utilizzando i codici personali Pin e Meccanografico.
Lo precisa una nota dell'Ente di previdenza degli avvocati del 4 febbraio 2025, pubblicata in vista dell'approssimarsi della prima delle scadenze previste.
Le tariffe - si legge nel comunicato - sono calcolate sulla base della contribuzione minima soggettiva e integrativa stabilita dal Regolamento Unico della Previdenza Forense , in vigore dal 1° gennaio 2025. La quarta rata includerà anche il contributo di maternità.
Di seguito le scadenze delle quattro rate:
Il contributo minimo soggettivo per l'anno 2025 è stato fissato dal Consiglio di Amministrazione della Cassa nei seguenti importi:
Per i professionisti che si iscrivono alla Cassa prima del compimento del 35° anno di età, il contributo è ridotto della metà per i primi sei anni, senza incidere sul riconoscimento integrale dell’annualità ai fini previdenziali.
In caso di versamento ridotto, è possibile integrare la contribuzione del restante 50% entro 12 anni dall’iscrizione, con riferimento a ciascuna annualità.
Infine, va ricordato che il contributo minimo non è dovuto dall'anno successivo alla maturazione del diritto a pensione.
Il contributo minimo integrativo per l'anno 2025, invece, è stato fissato in € 350,00 per l'importo intero e € 175,00 per quello ridotto.
Per i professionisti iscritti alla Cassa prima del compimento del 35° anno di età, il contributo è dimezzato per i primi sei anni di iscrizione, senza variazioni sulla percentuale dovuta in autoliquidazione, che resta applicata al 4%.
Questo contributo resta obbligatorio anche per i pensionati di vecchiaia che continuano l’attività professionale.
Si ricorda che il contributo minimo integrativo è stato abolito dal 2018 al 2022, mentre per il 2023 la riscossione dell'importo (€ 805,00) è stata posticipata al 31 dicembre 2023.
Il contributo di maternità, si rammenta, viene determinato dal Consiglio di Amministrazione e approvato dai Ministeri vigilanti.
Il pagamento avviene in unica soluzione insieme alla quarta rata della contribuzione minima obbligatoria, con scadenza 30 settembre.
Per i pensionati di vecchiaia, il contributo può essere versato in un'unica soluzione alla stessa scadenza oppure tramite trattenuta mensile sulla pensione, se già richiesta. In caso contrario, l'opzione può essere attivata tramite l’apposito modulo disponibile nella sezione modulistica – contributi del portale web della Cassa.
Infine, si segnala che nei casi previsti dall'art. 21, comma 7, della Legge n. 247/2012, è possibile richiedere l’esonero dal versamento del contributo minimo soggettivo per un solo anno nell’intero periodo di iscrizione alla Cassa. Restano comunque dovuti il contributo integrativo, il contributo di maternità e i contributi percentuali su reddito e volume d’affari dichiarati nel Modello 5.
Nei soli casi di maternità o adozione, l’esonero può essere richiesto per un massimo di tre anni.
La domanda deve essere presentata telematicamente entro il 30 settembre dell'anno di riferimento, accedendo all'area riservata del sito della Cassa Forense.
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