Da Banca d’Italia nuove regole antiriciclaggio per intermediari

Pubblicato il 09 aprile 2019

Nuove disposizioni, dalla Banca d’Italia, in tema di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Sono contenute nel provvedimento del 26 marzo 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 dell’8 aprile 2019.

Allineamento a norme UE

Con il testo viene operato un adeguamento delle attuali previsioni alle norme Ue.

In particolare, viene data attuazione alla disciplina in materia di organizzazione, procedure e controlli interni contenute nel Decreto legislativo n. 231/2007, per come modificato dal Decreto legislativo n.  90/2017, di recepimento della cosiddetta “quarta direttiva antiriciclaggio”.

Inoltre, il provvedimento contiene indicazioni sui requisiti, le procedure, i sistemi di controllo e le funzioni del punto di contatto centrale, ai sensi di quanto disposto nel Regolamento delegato della Commissione europea n. 1108/2018, nonché recepisce gli orientamenti congiunti delle Autorità di vigilanza europee anche per quanto concerne le misure sui dati informativi mancanti o incompleti relativi all'ordinante o al beneficiario nei servizi di pagamento.

Principi generali, destinatari

In primo luogo, il testo è focalizzato sui principi alla cui luce i destinatari del provvedimento - ovvero banche, società di intermediazione mobiliare, di gestione del risparmio e di investimento, intermediari, istituti di pagamento, società fiduciarie, soggetti eroganti micro-credito, Poste Italiane (per l’attività di bancoposta), Cassa Depositi e Prestiti - sono tenuti ad applicare la nuova disciplina.

Viene così fatto riferimento al principio di proporzionalità, in coerenza con la natura, la dimensione, la complessità dell’attività svolta, la tipologia e la gamma dei servizi prestati.

Le banche e gli intermediari – si legge altresì – sono tenuti a dotarsi di un assetto organizzativo, di procedure operative e di controllo, nonché di sistemi informativi idonei, in applicazione del principio dell'approccio basato sul rischio (cosiddetto “risk based approach”).

Vengono stabiliti, a seguire, alcuni “presidi organizzativi minimi” di cui i destinatari devono dotarsi, ovvero:

Entrata in vigore e applicazione

Le nuove disposizioni entreranno in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ma i destinatari del provvedimento saranno tenuti ad adeguarvisi entro il 1° giugno 2019.

Si applicheranno, invece, a partire dal 1° gennaio 2020 le norme relative:

Le disposizioni contenute nel Provvedimento della Banca d’Italia, prima di essere pubblicate, sono state sottoposte a consultazione pubblica.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy