Nuove disposizioni, dalla Banca d’Italia, in tema di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
Sono contenute nel provvedimento del 26 marzo 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 dell’8 aprile 2019.
Con il testo viene operato un adeguamento delle attuali previsioni alle norme Ue.
In particolare, viene data attuazione alla disciplina in materia di organizzazione, procedure e controlli interni contenute nel Decreto legislativo n. 231/2007, per come modificato dal Decreto legislativo n. 90/2017, di recepimento della cosiddetta “quarta direttiva antiriciclaggio”.
Inoltre, il provvedimento contiene indicazioni sui requisiti, le procedure, i sistemi di controllo e le funzioni del punto di contatto centrale, ai sensi di quanto disposto nel Regolamento delegato della Commissione europea n. 1108/2018, nonché recepisce gli orientamenti congiunti delle Autorità di vigilanza europee anche per quanto concerne le misure sui dati informativi mancanti o incompleti relativi all'ordinante o al beneficiario nei servizi di pagamento.
In primo luogo, il testo è focalizzato sui principi alla cui luce i destinatari del provvedimento - ovvero banche, società di intermediazione mobiliare, di gestione del risparmio e di investimento, intermediari, istituti di pagamento, società fiduciarie, soggetti eroganti micro-credito, Poste Italiane (per l’attività di bancoposta), Cassa Depositi e Prestiti - sono tenuti ad applicare la nuova disciplina.
Viene così fatto riferimento al principio di proporzionalità, in coerenza con la natura, la dimensione, la complessità dell’attività svolta, la tipologia e la gamma dei servizi prestati.
Le banche e gli intermediari – si legge altresì – sono tenuti a dotarsi di un assetto organizzativo, di procedure operative e di controllo, nonché di sistemi informativi idonei, in applicazione del principio dell'approccio basato sul rischio (cosiddetto “risk based approach”).
Vengono stabiliti, a seguire, alcuni “presidi organizzativi minimi” di cui i destinatari devono dotarsi, ovvero:
Le nuove disposizioni entreranno in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ma i destinatari del provvedimento saranno tenuti ad adeguarvisi entro il 1° giugno 2019.
Si applicheranno, invece, a partire dal 1° gennaio 2020 le norme relative:
Le disposizioni contenute nel Provvedimento della Banca d’Italia, prima di essere pubblicate, sono state sottoposte a consultazione pubblica.
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