Da aprile le comunicazioni all'archivio dei rapporti finanziari seguiranno le indicazioni direttoriali

Pubblicato il 06 aprile 2011 In una Faq pubblicata sul sito Internet delle Entrate, l’Agenzia chiarisce che le indicazioni riguardanti le segnalazioni all'archivio dei rapporti finanziari, contenute nel provvedimento direttoriale del 20 dicembre 2010, si devono applicare già alle comunicazioni da effettuare entro il mese di aprile 2011, con i dati del mese di marzo.

Dal 1° aprile 2011, infatti, è stato pubblicato il nuovo diagnostico di controllo, che va a sostituire il precedente, che insieme al nuovo tracciato per le comunicazioni dovrà essere utilizzato anche per le comunicazioni relative ai periodi pregressi, ma inoltrate a partire dal 1° aprile. Gli esiti di tali comunicazioni saranno resi in formato .rel o. txt e inoltrati nella casella Entratel dell’Intermediario. In più, si specifica che il file con gli esiti sarà recapitato al soggetto che ha effettuato la trasmissione, entro un mese successivo a quello dell’invio. L’Agenzia ha inoltre precisato come si calcolano i 15 giorni per l’invio delle eventuali correzioni: essi si calcolano dalla data di ricezione dell’esito, tenendo conto del calendario comune.

Tra le altre indicazioni fornite dall’agenzia delle Entrate, vi è tutta una serie di specificazioni che riguardano le operazioni societarie, sulla scia del provvedimento dello scorso dicembre che si riproponeva di salvaguardare la correttezza dei dati dei soggetti che si succedono nella titolarità dei rapporti finanziari.

A tal riguardo, quindi, nelle Faq si legge che nell’effettuare le segnalazioni all'archivio dei rapporti finanziari, in caso di fusione, occorre verificare se l'operazione stessa implica o meno la cessazione totale della società cedente. In caso di “estinzione” del cedente, il subentrante eredita i rapporti comunicati all’agenzia delle Entrate e al primo soggetto resta l’onere di comunicare dove sono conservati i dati per il rapporto in fase di chiusura. Infine, si specifica che per i clienti non residenti, privi di codice fiscale, gli intermediari finanziari dovranno seguire le vie ordinarie di attribuzione del codice fiscale per poter adempiere correttamente agli obblighi di segnalazione.
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