Curatore privo di legittimazione ad impugnare il sequestro ex Decreto 231
Pubblicato il 18 marzo 2015
Il
curatore del fallimento non può,
non essendovi legittimato, proporre
impugnazione contro il provvedimento di
sequestro disposto ai sensi dell'articolo 19 del Decreto legislativo n.
231/2001, in materia di responsabilità amministrativa degli enti.
Il
curatore, infatti, è un soggetto gravato da un
munus pubblico, di carattere prevalentemente gestionale, che affianca il giudice delegato al fallimento ed il tribunale per consentire il perseguimento degli obiettivi propri della procedura fallimentare.
Lo stesso
non è titolare di alcun diritto sui beni, avendo esclusivamente compiti gestionali e mirati al soddisfacimento dei creditori.
E in tale contesto, la
verifica delle ragioni dei terzi, al fine di accertarne la buona fede, non spetta al giudice fallimentare bensì al
giudice penale.
Sono questi i principi di diritto enunciati dalla Corte di cassazione, Sezioni unite penali, nel testo della sentenza n.
11170 depositata il 17 marzo 2015.