Cumulo tra sospensioni legittimo
Pubblicato il 13 marzo 2011
Emessa il 6 febbraio scorso, la sentenza di Cassazione numero
2682 ricorda come alcuna Legge preveda il divieto di cumulabilità delle sospensioni dei termini per la proposizione del ricorso tributario. Che, pertanto, si ha pieno diritto di fruire.
E’ dunque legittimo il cumulo tra la sospensione di 90 giorni concessa a seguito della domanda di accertamento con adesione e l’ulteriore di 46 disciplinata per il cosiddetto “termine feriale”.
La previsione di 90 giorni si fonda in verità sulla necessità di offrire al cittadino contribuente un ragionevole lasso di tempo entro cui stabilire la convenienza di aderire al concordato tributario, esaminato il carattere di decisività degli elementi posti a base dell'accertamento; la sospensione feriale di cui alla Legge numero 742 del 1969 è, invece, ispirata all'irrinunciabilità del diritto alle ferie.