I titolari di pensione con decorrenza compresa entro l'anno 2016, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, per detto anno sono tenuti a dichiarare, entro il 31 ottobre 2017, i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2016.
L’INPS, con messaggio n. 4189 del 25 ottobre 2017, ha chiarito che sono esclusi dall'obbligo di dichiarazione, in quanto non soggetti al divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo:
I pensionati nei cui confronti trova applicazione il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, che svolgano nel corrente anno attività di lavoro autonomo, sono tenuti a comunicare il reddito che prevedono di conseguire nel corso del 2017; le trattenute che verranno operate sulla pensione "a preventivo" saranno conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi 2017 resa a consuntivo nell'anno 2018.
Gli altri pensionati sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2016 entro il 31 ottobre 2017 e:
La dichiarazione può essere resa anche tramite CAF ed altri soggetti abilitati.
In alternativa l’interessato, una volta autenticatosi con PIN dispositivo sul sito www.inps.it, può accedere ai Servizi on line per il cittadino e selezionare la voce Dichiarazione Reddituale – Red Semplificato (per la dichiarazione RED).
Nel successivo pannello occorrerà scegliere la Campagna di riferimento 2017.
Ricorda il messaggio n. 4189/2017 che i titolari di pensione che non producano la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo, sono tenuti a versare all'ente previdenziale di appartenenza una somma pari all'importo annuo della pensione percepita nell'anno cui si riferisce la dichiarazione stessa.
La suddetta somma sarà prelevata dall'ente previdenziale competente sulle rate di pensione dovute al trasgressore.
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