Cumulo contributi, esclusi i periodi di LSU

Pubblicato il 25 maggio 2020

Il possesso della sola contribuzione da LSU (lavoratore socialmente utile), successiva al 31 luglio 1995, non fa acquisire al soggetto la qualità di "iscritto" al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD). Infatti, esclusivamente con il riscatto di tutto o parte del periodo accreditato figurativamente i lavoratori socialmente utili acquisiscono, per effetto del riscatto medesimo, la posizione di soggetto "iscritto" al FPLD. Per poter far valere tali periodi ai fini del diritto alle prestazioni in cumulo ai sensi dell’art. 1, co. 239, della L. n. 228/2012 è necessario, quindi, che gli stessi vengano in tutto o in parte riscattati, con istanza da presentare al FPLD, acquisendo in tal modo lo status di "iscritto" nel FPLD.

A specificarlo è l’INPS, con il messaggio n. 2053 del 18 maggio 2020. Con il predetto documento di prassi sono state raccolte una serie di risposte a quesiti formulati dalle strutture territoriali e dagli enti di patronato in materia di cumulo dei periodi assicurativi di cui all’art. 1, co. 239, della L. n. 228/2012, come modificato dalla L. n. 232/2016.

Cumulo contributivo, accessibile anche per chi ha utilizzato la ricongiunzione

È possibile ricorrere al cumulo anche per quei lavoratori che, nella loro carriera contributiva, hanno già una domanda di ricongiunzione perfezionata. La fattispecie può riguardare periodi erroneamente non ricompresi nella ricongiunzione o periodi successivi alla presentazione della prima domanda di ricongiunzione.

Pertanto la pensione in cumulo può essere attivata, pur in presenza di una ricongiunzione, al contrario di quanto accade nella totalizzazione nazionale (D.Lgs. n. 42/2006), dove la ricongiunzione è incompatibile se attivata dopo il 2 marzo 2006.

Cumulo contributivo, modalità di calcolo

Utili chiarimenti sono stati forniti anche in merito alle modalità di calcolo della quota di pensione a carico delle gestioni esclusive dell’AGO nel caso di pensione in regime di cumulo di cui alla L. n. 228/2012.  Sul punto è stato chiarito che ciascuna gestione previdenziale, ognuna per la parte di propria competenza, determina il trattamento pro-quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.

Ciò premesso, nel caso di un soggetto in possesso di contribuzione in una delle casse della gestione pubblica al 31 dicembre 1992 e nel FPLD dal 1993, per la liquidazione della cd. “quota A)” di pensione, va presa in considerazione la retribuzione annua alla data di cessazione riferita al rapporto di lavoro con iscrizione presso la gestione pubblica, così come certificata nella posizione assicurativa dell’iscritto, con riferimento ai soli emolumenti valutabili in relazione alla cassa d’iscrizione dell’interessato.

Tale retribuzione deve essere rivalutata fino alla data di decorrenza della pensione utilizzando le tabelle, in vigore nel regime generale INPS, in relazione ai rispettivi anni di decorrenza.

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