Con una nota informativa del 18 giugno 2015, il ministero dello Sviluppo Economico fornisce delucidazioni in merito all'applicazione dell’art. 9, comma 1, del D.M. 19 febbraio 2007 (Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione del cd. “secondo conto energia”), in rapporto a quanto previsto dall’art. 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, riguardante la detassazione ambientale.
In base a detto articolo 9, D.M. 19 febbraio 2007, le tariffe incentivanti “..non sono applicabili all’elettricità prodotta da impianti per la cui realizzazione siano o siano stati concessi incentivi pubblici in conto capitale eccedenti il 20% del costo dell’investimento…”.
Si precisa che la percentuale del 20%, entro cui è possibile cumulare la tariffa fotovoltaica incentivante con la detassazione fiscale, va applicata all’intero costo imputabile all’investimento come iscritto in bilancio e non al solo sovraccosto ambientale.
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