Cu, dopo l’invio arriva il file di ricevuta dalle Entrate
Pubblicato il 06 marzo 2015
Rimangono pochi giorni a disposizione dei sostituti d’imposta (datori di lavoro ed enti previdenziali) che devono inviare telematicamente la
Certificazione unica all’Agenzia delle Entrate: cadendo la scadenza di sabato (7 marzo), il termine per l’inoltro delle informazioni relative al 2014 viene prorogato al primo giorno lavorativo utile (lunedì 9 marzo).
La scadenza del 9 marzo riguarda i redditi dei lavoratori dipendenti dichiarati nei modelli 730, per i redditi dei lavoratori autonomi – che quest’anno sono stati inseriti nel novero dei destinatari della Cu – i dati possono essere inviati anche oltre il 9 marzo.
Gli adempimenti per i sostituti d’imposta non terminano però con l’invio della Cu, perché dopo l’inoltro essi riceveranno dall’Agenzia un
file di notevoli dimensioni, con molti dati ed eventualmente anche con le indicazioni di quali certificazioni sono state scartate.
Tutto in una unica ricevuta.
Ecco che gli intermediari si troveranno di fronte al problema di stampare e archiviare una notevole quantità di materiale che deve essere cautelativamente conservato, per eventuali esibizioni future.
Senza contare che poi nel file ci potrebbero essere le indicazioni sia delle certificazioni correttamente inoltrate che di quelle che sono state scartate per dati errati.
I sostituti d’imposta si troverebbero così di fronte alla duplice possibilità di reinviare l’intero contenuto del file con i dati di tutti i percipienti, sia quelli già accolti che quelli relativi ai nominativi scartati e poi rettificati, oppure procedere con un invio parziale dei dati da correggere.
Ma tutto non senza grosse difficoltà pratiche.
Soggetti abilitati al 730
I sostituti d’imposta che finora non hanno comunicato al Fisco il nominativo del soggetto abilitato a ricevere i modelli 730/4 deve provvedere obbligatoriamente, compilando il
nuovo quadro CT della Certificazione unica che dovrà essere inoltrata entro lunedì 9.
I dati del soggetto abilitato potranno coincidere con quelli del sostituto stesso oppure con quelli di un intermediario incaricato.
L’assenza di questa segnalazione può essere causa di blocco del flusso delle Cu.