Come noto, le disposizioni previste dall’art. 128, Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, che hanno introdotto una clausola di salvaguardia per il Bonus Renzi ed il trattamento integrativo – da attivare ove il percipiente non abbia raggiunto la soglia minima reddituale di 8.174 euro prevista dalla legislazione vigente -, hanno trovato spazio, nella Certificazione Unica 2021, ai campi da 478 a 480.
In particolare, dopo molteplici istanze formulate, volte per lo più a chiarire se i predetti punti 479 e 480 vadano intesi come un di cui di quanto già inserito nei punti 1) e 2) del medesimo modello, l’Amministrazione Finanziaria, con la pubblicazione delle FAQ del 22 marzo 2021, rende noto che:
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