Il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, con Delibera approvata il 6 settembre 2016, rivede la sua posizione, ammettendo anche i magistrati contabili alle nomine per la presidenza e la vicepresidenza nelle Commissioni tributarie regionali e provinciali.
Dopo una prima esclusione, il Cpgt ha dunque rivisto e corretto tutti i precedenti bandi di gara, specificando che ogni riferimento di legge ai magistrati ordinari, amministrativi e militari, deve intendersi esteso anche a quelli contabili.
Sono così state accolte le rimostranze dei giudici contabili, che nei mesi scorsi si erano visti escludere le proprie candidature (senza nemmeno valutazione dei curricula o attribuzione di punteggi) alle graduatorie per i posti di presidenza, con conseguente innesco di ricorsi al Tar Lazio.
E ciò in base alla lettura dell’art. 3 D.Lgs. 545/1992 che, nel regolare l’assetto istituzionale dei tribunali del fisco, individua per la presidenza delle Commissioni tributarie, i magistrati ordinari, amministrativi o militari in servizio o a riposo (e non anche quelli contabili). Riferimento ai contabili che tuttavia riaffiora nell'art. 39 D.L 98/2011 – che ha riformato la composizione delle predette Commissioni – ma solo per quanto concerne i posti a giudice.
Trattasi di una discrepanza – specifica la Delibera Cpgt – dovuta ad un mero errore di riscrittura e coordinamento con le altre disposizioni. Né in precedenza era stato mai messo in dubbio il diritto di accesso dei magistrati contabili agli incarichi direttivi.
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