Pubblicati - sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 23 ottobre 2021 - la Legge n. 147/2021 di conversione, con modificazioni, del Dl sulla crisi d’impresa e il testo di quest’ultimo decreto (n. 118/2021), integrato con le ultime modifiche.
Tali modifiche hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della Legge (24 agosto 2021).
Il provvedimento - recante “misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia” – è stato definitivamente licenziato, dalla Camera, il 21 ottobre 2021.
Il Decreto, tra le misure di maggiore rilevanza, ha introdotto la nuova procedura della composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, istituto volontario che potrà essere applicato a partire dal 15 novembre.
Grazie a tale strumento, l'imprenditore commerciale e quello agricolo in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, potranno chiedere, al segretario generale della camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale della loro impresa, la nomina di un esperto indipendente.
Questo, se risulti “ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa”.
Per quel che riguarda la nomina dell’esperto, essa avviene a opera di una commissione costituita presso le medesime camere di commercio dei capoluoghi di regione e delle province autonome.
L’esperto ha come compito principale quello di agevolare le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di squilibrio, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa.
Presso la camera di commercio, viene a tal proposito formato un elenco di esperti nel quale possono essere inseriti:
Possono inoltre essere inseriti nell'elenco coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentino di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con procedure poi omologate, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.
L'iscrizione all'elenco è altresì subordinata al possesso della specifica formazione, per come indicata e disciplinata con apposito decreto dirigenziale del Ministero della giustizia.
Per i commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro, le domande di iscrizione all’elenco dovranno essere presentate agli Ordini professionali di appartenenza mentre per i soggetti non iscritti in albi professionali, le istanze verranno direttamente presentate alla Camera di commercio del capoluogo della regione e delle province autonome del luogo di residenza.
L'esperto – è espressamente prescritto - non deve essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale.
Inoltre, il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato, negli ultimi 5 anni, attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dell'imprenditore né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa né aver posseduto partecipazioni in essa.
Chi ha svolto l'incarico di esperto non può intrattenere rapporti professionali con l'imprenditore se non sono decorsi almeno 2 anni dall'archiviazione della composizione negoziata.
L'esperto è terzo rispetto a tutte le parti e opera in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente.
L’istanza per accedere alla composizione negoziata va presentata, dall'imprenditore interessato, attraverso apposita piattaforma telematica nazionale, gestita dal sistema delle camere di commercio, per il tramite di Unioncamere e sotto la vigilanza del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico.
Su tale piattaforma, sono disponibili diversi strumenti utili alla procedura, la cui struttura è stata disciplinata in un apposito decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, diffuso, nei giorni scorsi, sul sito di Via Arenula.
Si tratta di:
Come anticipato, le disposizioni in tema di composizione negoziata di cui agli articoli 2 e 3, commi 6, 7, 8 e 9, e gli articoli da 4 a 19 del Decreto legge si applicano a decorrere dal 15 novembre 2021.
Si rammenta, per finire, che il Dl è intervenuto:
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