La risoluzione n. 95 dell'agenzia delle Entrate emessa ieri, in risposta ad un interpello di un Consiglio provinciale dell'Ordine dei consulenti del lavoro, interviene a chiarire che al momento dell'erogazione ai dipendenti il curatore fallimentare ed il commissario liquidatore devono tassare il Tfr e l'indennità sostitutiva del preavviso seguendo gli stessi criteri che avrebbe applicato il datore di lavoro. Il Consiglio aveva manifestato le difficoltà, nel corso delle procedure concorsuali, di reperire la documentazione necessaria per ricostruire l'importo totale del Tfr secondo gli elementi che lo vanno a comporre, proponendo nell'interpello che si potesse operare la ritenuta applicando l'aliquota percentuale del primo scaglione d'imposta sull'intero ammontare del credito per Tfr, insomma una sorta di forfait. Ma l'Agenzia respinge l'ipotesi affermando che non sono ammesse eccezioni al decreto 47/2000, che stabilisce i criteri per la determinazione del reddito imponibile e per l'individuazione dell'aliquota applicabile, neanche se gli importi sono erogati dai curatori fallimentari o dai commissari liquidatori.
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