E’ stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020, il Decreto legislativo n. 147 del 26 ottobre 2020, correttivo e integrativo del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (Decreto legislativo n. 14/2019), a norma dell'articolo 1, comma 1, della Legge n. 20/2019.
Le nuove disposizioni intervengono, in primo luogo, a chiarire la portata delle disposizioni del Codice della crisi d’impresa, attraverso la precisazione della nozione di crisi, rispetto alla quale le parole “difficoltà economico-finanziaria” vengono sostituite con l’espressione “squilibrio economico-finanziario”.
Viene inoltre precisata la nozione di gruppo di imprese, nella cui definizione vengono espressamente esclusi lo Stato e gli enti territoriali.
A seguire, viene operata una ridefinizione del cosiddetto “indice della crisi” che - come anticipato dal CdM in sede di approvazione definitiva del testo - viene reso maggiormente descrittivo di una situazione di insolvenza reversibile piuttosto che di una situazione di predizione di insolvenza.
Si prevede, così, che costituiscano indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell'attività.
Nel caso in cui un professionista indipendente attesti l'adeguatezza di tali indici in rapporto alla specificità dell'impresa – con attestazione allegata alla nota integrativa al bilancio di esercizio della medesima - la relativa dichiarazione produce effetti a decorrere dall'esercizio successivo.
Ritoccate anche le disposizioni sull’obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari e dei creditori pubblici qualificati.
E’ poi riscritta la previsione sull’iniziativa del pubblico ministero per l'apertura della liquidazione giudiziale laddove abbia avuto notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza.
Si prevede, peraltro, che il Pm possa intervenire in tutti i procedimenti diretti all'apertura di una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza.
A seguire, il Decreto interviene con correzioni che riguardano anche la parte sulle procedure di allerta e composizione della crisi, le misure protettive, gli obblighi del debitore che chiede l'accesso a una procedura regolatrice della crisi o dell'insolvenza, l’accesso al concordato preventivo e al giudizio per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione.
Introdotte anche alcune modifiche alle misure in tema di accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento, di ristrutturazione dei debiti, di procedure di sovraindebitamento, di concordato preventivo e di liquidazione giudiziale.
Tra le novità di rilievo, il nuovo provvedimento modifica l’art. 356 del Decreto legislativo n. 14/2020, sull’Albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al Codice della crisi.
In particolare, nell’ambito dei requisiti per l’iscrizione al detto albo, si segnala la riduzione, da quattro a due, del numero di procedure concorsuali negli ultimi quattro anni rispetto alle quali gli interessati dovranno documentare di avere ricoperto l'incarico di curatore fallimentare, commissario o liquidatore giudiziale.
Il Decreto correttivo e integrativo entra in vigore il 1° settembre 2021 – data di piena operatività del decreto 14/2019 - ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 37, commi 1 e 2 (in tema di Albo dei professionisti incaricati della gestione e del controllo nelle procedure, modificative di norme già vigenti) e 40 (per quel che riguarda le modifiche alle norme del codice civile in materia di assetti organizzativi societari).
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