E' attribuita agli amministratori la competenza esclusiva in materia di accesso allo strumento di regolazione della crisi mentre sono inefficaci eventuali clausole statutarie di segno contrario che rimettano la competenza in materia ai soci.
Dal Notariato giunge un nuovo studio avente ad oggetto l'applicazione della normativa del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII), per quel che concerne, in particolare, la decisione degli amministratori sull’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza delle società ex art. 120-bis del Codice.
Lo studio n. 42-2023/I - approvato dalla Commissione Studi d’Impresa il 14 giugno 2023 - si occupa dei diversi profili di disciplina della richiamata decisione degli amministratori, risultante da verbale notarile.
Sono esaminati, nel dettaglio, gli strumenti di regolazione della crisi per i quali è necessaria la predetta decisione, le differenze di contenuto tra i diversi strumenti, le regole di formazione della decisione nelle varie società: società di persone, società a responsabilità limitata e società in liquidazione.
Nelle premesse, viene messo in evidenza come, fra i profili problematici venuti all’attenzione della dottrina dopo la riforma (relativi, soprattutto, alle competenze degli amministratori, alla posizione dei soci e ai poteri dell’autorità giudiziaria) rientri quello dell’accesso alle procedure di crisi e, più in generale, agli strumenti di regolazione della crisi, nel cui novero vanno inclusi anche gli strumenti “non procedimentalizzati” e non soggetti a controllo omologatorio del giudice.
Il richiamato l'art. 120-bis, comma 1 del CCCII prevede che:
Ebbene - si legge nello Studio - tale previsione, nell’istituire una competenza esclusiva dell’organo amministrativo in materia di accesso alle soluzioni negoziali della crisi, solleva diverse questioni interpretative, specialmente con riguardo al contenuto e agli effetti della decisione per la quale è prescritta la verbalizzazione notarile.
In particolare, sulla natura della decisione adottata dagli amministratori “esclusivamente competenti” in materia viene segnalato che essa:
Rispetto alle società in liquidazione, viene evidenziato come la scelta normativa operata dalla recente novella del CCII e dalla disposizione specificamente richiamata mostri la volontà di sottrarre ai soci, nell’interesse dei creditori e degli altri stakeholders, ogni competenza in merito.
Se la società versa in stato di liquidazione, quindi, la scelta dello strumento di regolazione della crisi compete ai liquidatori, tanto più nel caso in cui i medesimi siano stati autorizzati alla continuazione dell’attività d’impresa.
A seguire alcune puntualizzazioni che riguardano le società di persone: qualora l’amministrazione sia esercitata disgiuntamente, ogni amministratore può decidere singolarmente l’accesso allo strumento di regolazione della crisi mentre è inapplicabile, nella fattispecie, la norma dell’art.2257 c.c. che attribuisce agli altri amministratori il diritto di opposizione.
Laddove, invece, i patti sociali attribuiscano ad alcuni soci l’amministrazione congiunta, è con tale stessa modalità che deve essere assunta, ed eseguita, anche la decisione di accedere allo strumento di regolazione della crisi.
Se, poi, i patti sociali organizzino l’amministrazione coniugando entrambe le discipline, disgiunta e congiunta, si deve ritenere che la decisione in parola debba essere assunta congiuntamente, fatto salvo il potere del singolo co-amministratore di decidere anche individualmente in via di urgenza l’accesso allo strumento di regolazione della crisi.
Le stesse conclusioni, a prima vista, parrebbero estensibili alle società a responsabilità limitata il cui statuto preveda che l’amministrazione sia affidata agli amministratori disgiuntamente o congiuntamente.
Tuttavia, ai sensi dell’art. 2475, ultimo comma, c.c., alcune scelte ivi previste devono essere assunte dall’organo amministrativo. In tali ipotesi, "pur non essendo necessario costituire un consiglio di amministrazione, tutti gli amministratori dovrebbero essere interpellati".
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