Novità nell’ambito della crisi d’impresa. Il D.L. n. 118/2021, infatti, ha previsto l’introduzione delle consultazioni sindacali nell’ambito della composizione negoziata della crisi di impresa, oltre a maggiori tutele per i lavoratori nei concordati in continuità. La novità si è resa necessaria per evitare tra le parti atteggiamenti di tipo ricattatorio nelle fasi che precedono l’esecuzione dei piani di risanamento aziendale. In questo scenario può accadere che il piano industriale, già eventualmente oggetto di attestazione ed approvato dai creditori (nelle forme previste dai diversi strumenti di regolazione della crisi), venga solo successivamente presentato ai sindacati e ai lavoratori.
Per consentire un migliore esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali dei lavoratori, la Commissione Europea ha inserito nella direttiva Insolvency la necessità di un’adeguata partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori alle fasi preparatorie delle operazioni di ristrutturazione, garantendo a essi accesso a informazioni pertinenti e aggiornate sugli strumenti di allerta precoce, ed eventualmente assistendo i rappresentanti dei lavoratori nelle conseguenti valutazioni.
In particolare, la direttiva Insolvency all’art. 13 prevede il diritto all’informazione dei sindacati sull’evoluzione recente e quella più probabile delle attività dell’impresa, sulle procedure di ristrutturazione preventiva che potrebbero incidere sull’occupazione e, conseguentemente, la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori sui piani di ristrutturazione prima che essi siano presentati per l’adozione o l’omologazione.
Alla luce di quanto appena affermato, con l’art. 4 del D.L. n. 118/2021 il Governo ha previsto per le imprese con più di 15 dipendenti, in presenza del percorso di composizione negoziata della crisi di impresa, l’obbligo di avviare una consultazione sindacale qualora siano assunte rilevanti determinazioni che incidono sui rapporti di lavoro di una pluralità di lavoratori, anche solo per quanto concerne l’organizzazione del lavoro o le modalità di svolgimento delle prestazioni.
Prima di adottare le misure in oggetto, il datore di lavoro invierà apposita informativa per iscritto ed a mezzo PEC alle rappresentanze sindacali costituite in azienda (Rsu), nonché ai sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicabile.
Entro 3 giorni dalla ricezione della comunicazione i destinatari potranno chiedere un incontro iniziale all’imprenditore, con una consultazione che dovrà avere inizio entro cinque giorni dalla richiesta, e si esaurirà – salvo diverso avviso dei partecipanti – comunque entro 10 giorni dal suo inizio, senza necessità di pervenire ad un accordo.
Nell’ambito di questa consultazione, cui parteciperà anche l’esperto nominato, verranno scambiate le informazioni rilevanti per i lavoratori – per come saranno disponibili alla data, naturalmente – e tutte le parti saranno tenute alla massima segretezza: saranno vietati i comunicati stampa e le anticipazioni di contenuti agli organi di informazione.
Ulteriori tutele per i diritti dei lavoratori discendono dalla possibilità, per l’imprenditore che abbia depositato un concordato, di richiedere al tribunale l’autorizzazione a pagare le retribuzioni dovute per le mensilità antecedenti il deposito del ricorso.
Si potrà procedere ad effettuare i relativi pagamenti, purché si tratti di dipendenti che siano addetti a un’attività di cui sia prevista la continuazione, dunque alla condizione che sia possibile identificare da parte dell’imprenditore chi proseguirà il lavoro e chi invece cesserà l’attività, fermo restando che non sarà quindi possibile eseguire questi pagamenti per concordati liquidatori.
In presenza di richiesta di misure protettive al tribunale presentata dal debitore nell’ambito della composizione negoziata, infine, i diritti di credito dei lavoratori non ne saranno influenzati, restando questi ultimi liberi di agire in qualunque modo – incluse le istanze di fallimento – nei confronti dei datori di lavoro inadempienti.
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