Una prima lettura della nuova direttiva europea, di modifica della direttiva sull'insolvenza, conferma l’assoluta coerenza dei principi ispiratori del Codice della crisi d’impresa italiano.
È quanto rilevato dal delegato Cndcec all’attività Internazionale, Alessandro Solidoro, che, con un intervento diffuso dalla stampa, avvisa: “Le indicazioni di tempi stringenti di alcune fasi della procedura, sia da parte della norma europea da un lato e di quella italiana dall’altro, suscita preoccupazione negli operatori, nel momento in cui l’efficienza dei soggetti deputati al governo della crisi tardasse ad essere raggiunta o la cultura della gestione dei propri diritti da parte dei creditori qualificati non si orientasse rapidamente verso la prevalente valutazione della convenienza economica delle proposte di ristrutturazione avanzate dal debitore”.
Due i punti di contatto tra regole europee e normativa italiana sulla crisi d'impresa.
Il delegato Cndcec spiega che il 6 giugno scorso, il Consiglio dell’Ue ha adottato la direttiva sui ‘quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione, le interdizioni e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione di insolvenza ed esdebitazione’, modificando la direttiva Ue 2017/1132 in materia di insolvenza.
La finalità è di consentire agli imprenditori sani in difficoltà finanziaria di accedere ad istituti che consentano di continuare a operare e a quelli onesti e insolventi di beneficiare in termini ragionevoli di una seconda opportunità, anche con una riduzione della durata delle procedure concorsuali.
Gli strumenti di ristrutturazione tempestiva possono prevenire l’accumulo di crediti deteriorati e il legislatore europeo è consapevole che le soluzioni preventive sono una tendenza in crescita nelle legislazioni degli Stati membri, favorendo il risanamento a discapito dell’approccio liquidatorio.
La direttiva sottolinea l’importanza di meccanismi di allerta che, ad esempio, possono essere attuati quando il debitore non ha effettuato alcuni pagamenti, come imposte o contributi, e si pone, come dovrebbe fare il legislatore nazionale - commenta il delegato Cndcec - il tema della proporzionalità rispetto alle dimensioni dell’impresa.
Pertanto, è sancito il principio per il quale gli Stati membri dovrebbero essere in grado di adottare gli strumenti di allerta precoce in funzione delle dimensioni dell’impresa.
Per indurre il debitore a chiedere tempestivamente la ristrutturazione del debito, la direttiva sottolinea l’opportunità che i debitori mantengano il controllo dei loro attivi e della gestione corrente dell’impresa. L’intervento di un professionista esperto di ristrutturazione dovrebbe essere obbligatorio quando sia concessa una sospensione generale delle azioni esecutive individuali o quando esistono altre condizioni specifiche, come il pagamento parziale dei debiti.
La rilevanza della fase preventiva di redazione del piano e di trattativa sembra restituire un ruolo adeguato all’istituto del concordato in bianco, che l’attuale normativa nazionale ha fortemente limitato.
Ma c’è un elemento di criticità: la direttiva invita gli Stati membri a prevedere che la sospensione delle azioni esecutive possa essere accordata, salvo casi particolari, per un periodo di quattro mesi, estendibile fino a un massimo di dodici mesi.
Si inserisce, sul punto, l’esperienza nazionale, che vede il termine di quattro mesi in genere incompatibile sia con le esigenze procedurali che con i tempi ordinari dei meccanismi decisionali dei soggetti coinvolti.
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