In tema di pignoramento della partecipazione a società a responsabilità limitata, il conflitto tra creditore pignorante la quota societaria ed acquirente della medesima, va risolto applicando l’art. 2914 n. 1 c.c., con la conseguenza che non hanno effetto in pregiudizio al creditore pignorante, le alienazioni che siano state iscritte nel Registro delle imprese successivamente all’iscrizione del pignoramento, senza che rilevi in proposito lo stato soggettivo della buona fede (non essendo applicabile il terzo comma dell’art. 2470 c.c.).
In mancanza di un’apposita disciplina che regoli gli effetti del pignoramento di quota sociale, difatti – sebbene sia l’alienazione che il pignoramento della partecipazione societaria non si “trascrivano” ma si “iscrivano” nel Registro delle imprese - non si ritiene sussistano ostacoli significativi all’ applicazione del citato art. 2914 c.c., onde dirimere il conflitto tra l’acquirente ed il creditore pignorante della partecipazione.
Sulla scorta di ciò, la Corte di Cassazione, terza sezione civile, con sentenza n. 20170 del 18 agosto 2017, ha sancito l’opponibilità alla società nel caso di specie ricorrente, dell’atto di cessione dell’usufrutto della partecipazione sociale, in quanto iscritto nel Registro delle imprese in data anteriore rispetto al pignoramento della stessa partecipazione sociale.
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