Reato di indebita compensazione commesso mediante utilizzo di credito fittizio: può risponderne, a titolo di concorso, anche il sindaco della società che abbia espresso parere favorevole all’acquisto di credito fiscale inesistente o di un compendio aziendale contenente un credito fiscale inesistente.
Con il suo parere, infatti, egli pone in essere una condotta causalmente rilevante, quanto meno in termini agevolativi e di rafforzamento del proposito criminoso rispetto alla realizzazione del reato.
Affinché, tuttavia, possa risultare la responsabilità del predetto sindaco occorre anche dimostrarne la consapevolezza.
È necessario accertare, ossia, che il medesimo abbia espresso parere favorevole essendo consapevole sia dell’inesistenza del credito fiscale, sia della strumentalità dell’acquisto di tale credito al successivo utilizzo ai fini di compensazione.
Lo ha concluso dalla Corte di cassazione con sentenza n. 40324 del 9 novembre 2021, pronunciata in rigetto del ricorso promosso dal presidente del collegio sindacale di una società calcistica contro la decisione confermativa delle misure cautelari disposte nei suoi confronti nell’ambito di un’indagine per i reati di indebita compensazione e di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.
Il ricorrente – a cui, segnatamente, erano state applicate le misure dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e del divieto di esercitare imprese o uffici direttivi di persone giuridiche e imprese o professioni per la durata di un anno - era indiziato per aver espresso parere favorevole all’adozione di una delibera di acquisto di ramo d’azienda da una Srl, del quale faceva parte un credito Iva inesistente, delibera poi approvata e seguita dall’utilizzazione di tale credito a fini di compensazione IRPEF e IRPEG.
L’indagine lo vedeva coinvolto, nella medesima qualità e in concorso con il presidente del Consiglio, anche per aver esposto alla Commissione di Vigilanza sulle società di calcio professionistiche, al fine di ostacolarne l’esercizio delle relative funzioni, fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica e patrimoniale della società, attestando la regolarità dei versamenti fiscali e previdenziali e dei pagamenti a tesserati, lavoratori e collaboratori, nonché il ripianamento della carenza finanziaria e l’adempimento di vari debiti.
Il collegio sindacale di una società, e i singoli componenti di esso – si legge nella sentenza – sulla base di quanto disposto nel codice civile, sono in condizione di confortare le scelte degli organi sociali o, al contrario, di attivarsi efficacemente per impedire le operazioni della persona giuridica, ove le ritengano illegittime.
Il collegio sindacale, infatti, a norma dell'art. 2403 c.c., ha il dovere di vigilare, tra l'altro, “sul rispetto dei principi di corretta amministrazione”.
Senza contare che i sindaci, a norma dell’art. 2407 c.c. “sono responsabili della verità delle loro attestazioni” nonché “responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica”, e la loro responsabilità opera anche nei confronti dei creditori e dei terzi comunque danneggiati.
Gli stessi, per di più, sono titolari di specifici poteri e facoltà per influire sulla corretta gestione della società, in quanto, tra l’altro, possono:
Da qui la ragionevole conclusione secondo cui il sindaco, nell’esprimere parere favorevole all’acquisto di un credito fiscale inesistente, pone in essere una condotta causalmente rilevante in termini agevolativi e di rafforzamento del proposito criminoso dell'indebita compensazione, qualora sia consapevole sia dell’inesistenza del credito fiscale, sia della strumentalità dell’acquisto di tale credito al successivo utilizzo ai fini di compensazione.
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