Il giudice nazionale investito di una domanda di esecuzione forzata di un contratto di mutuo ipotecario direttamente esecutivo, deve poter accertare l’abusività delle clausole e sospendere, eventualmente, l’esecuzione forzata medesima.
Secondo la Corte di giustizia dell’Unione europea, una normativa nazionale - nella specie quella slovena - può dirsi contraria alle disposizioni comunitarie se non consente al giudice nazionale, nell’ambito di una domanda di esecuzione forzata, di verificare, su istanza del consumatore o d’ufficio, se le clausole contenute in un contratto di mutuo ipotecario, stipulato tra un professionista e un consumatore sotto forma di atto notarile direttamente esecutivo, abbiano o meno carattere abusivo e, su tale base, di sospendere l’esecuzione forzata richiesta.
I giudici europei, con sentenza del 26 giugno 2019 riferita alla causa C-407/18, si sono pronunciati alla luce della direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e del principio di effettività ivi sancito.
La Corte Ue ha così risposto ad una domanda di pronuncia pregiudiziale sollevata nel contesto di una controversia tra due cittadini sloveni ed un istituto bancario del medesimo Paese, in merito all’esecuzione forzata di un credito derivante da un contratto di mutuo ipotecario stipulato sotto forma di atto notarile direttamente esecutivo.
Nel dettaglio, il credito, nell’atto, era espresso in franchi svizzeri ma i consumatori erano tenuti al pagamento delle rate mensili di rimborso in euro, al tasso di riferimento della Banca centrale europea (BCE) alla data del pagamento.
Il giudice del rinvio aveva rilevato che detta clausola presentava carattere abusivo, non prevedendo alcuna adeguata limitazione del rischio di cambio. Da qui la domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte di giustizia.
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