Al fine di favorire l’adozione di misure dirette a contrastare la diffusione dell’epidemia da covid-19, tra le disposizioni di carattere fiscale, particolare rilevanza assume il credito d’imposta riguardante le spese:
La norma di tale bonus la si ritrova nell’articolo 125 del D.L. n.34/2020 (convertito in Legge n. 77 del 17 luglio 2020) dopo l’abrogazione del beneficio previsto dagli articoli 60 del D.L. n. 18/2020 e 30 del D.L. n.23/2020.
Con la recente circolare 20/E/2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di importanti chiarimenti interpretativi sul credito d’imposta e, contestualmente, ha approvato (mediante un apposito provvedimento) il “modello” di comunicazione che i beneficiari dell’agevolazione sono tenuti a presentare dal 20 luglio al 7 settembre 2020. Al riguardo, è stato precisato che - al fine di garantire il limite di spesa – l’Agenzia “dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico…determinerà la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili”.
Il credito d’imposta in esame trova applicazione nei riguardi di «soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, […] enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti». L’ambito soggettivo, pertanto, è circoscritto ai seguenti soggetti:
Soggetti che possono accedere al bonus sanificazione |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Restano esclusi dal beneficio i soggetti che svolgono attività commerciali “non” esercitate abitualmente o attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, producendo conseguentemente redditi diversi.
Per quanto concerne gli «enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti», la circolare 20/E ha precisato che - in assenza di una espressa limitazione dell’agevolazione alla sola attività commerciale - la volontà del legislatore pare sia quella di “incentivare e supportare tutti i soggetti beneficiari citati, a prescindere dalla tipologia di attività svolta, nell’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19”.
In sede di conversione del decreto cd. Rilancio, il credito d’imposta è stato, altresì, esteso alle ”strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all'articolo13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito”.
Il credito d'imposta è riconosciuto per le spese, sostenute nel 2020, riguardanti la sanificazione degli ambienti in cui è esercitata l’attività d’impresa e degli strumenti a tal fine utilizzati, nonché per l'acquisto di DPI ed altri dispositivi. E’, dunque, possibile distinguere le seguenti due categorie di spese:
Riguardo la prima tipologia di spese, nella circolare 20/E è stato chiarito che l’attività di “sanificazione”:
In tal caso, l’ammontare della spesa agevolabile può essere determinata, ad esempio, moltiplicando il costo orario del lavoro del soggetto impegnato a tale attività per le ore effettivamente impiegate nella medesima (documentata mediante fogli di lavoro interni all’azienda). Possono essere “aggiunte”, ai fini del bonus, anche le spese sostenute per i prodotti disinfettanti impiegati. Resta fermo che l’ammontare delle spese così determinato dovrà essere “congruo” rispetto al valore di mercato per interventi similari.
Inoltre, le spese sostenute per la sanificazione (degli ambienti e degli strumenti):
Per quanto concerne, invece, l’acquisto di altri dispositivi individuali agevolati la circolare 20/E precisa che:
Il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione spetta nella misura del 60% (e, comunque, non può superare i 60.000 euro per ciascun beneficiario) delle spese ammissibili sostenute nell’anno solare 2020 (dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020).
Il limite massimo (60.000 per beneficiario) è riferito all’importo del credito d’imposta e non a quello delle spese ammissibili. Ne deriva che il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione spetterà nella misura del 60% delle spese ammissibili sostenute, ove l’ammontare complessivo delle stesse sia inferiore o uguale a 100.000 euro. Diversamente, nel caso in cui dette spese siano superiori a tale ultimo importo, il credito spettante sarà sempre pari al limite massimo di 60.000 euro.
Inoltre, poiché la disposizione fa riferimento alle spese sostenute nel 2020, l’agevolazione spetta nel caso in cui il sostenimento sia avvenuto nel corso dell’anno e, quindi, anche prima del 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del D.L. 34/2020 istitutivo del credito d'imposta). In merito alla locuzione «spese sostenute nel 2020», la circolare 20/E precisa che l'imputazione delle stesse va effettuata come segue:
Soggetti |
Modalità |
|
secondo il criterio di cassa, ossia tenendo conto della data di effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi e degli investimenti cui i pagamenti si riferiscono. Ad esempio, un intervento ammissibile iniziato a giugno 2020, con pagamenti effettuati sia nel 2020 che nel 2021, consentirà la fruizione del credito d’imposta solo con riferimento ai pagamenti effettuati nel 2020. Per i soggetti in contabilità semplificata che hanno optato per il regime del “registrato” (articolo 18, del DPR 600/1973) il pagamento si intenderà effettuato alla data di registrazione del documento contabile. |
|
secondo il criterio di competenza, ossia facendo riferimento alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti. |
Con riferimento agli acquisti agevolabili, si precisa che, ai fini della maturazione del credito d’imposta, il beneficiario deve essere in possesso del documento certificativo.
Il calcolo del credito d’imposta spettante andrà effettuato sulla spesa agevolabile al netto dell’Iva (e, quindi, sull’imponibile). Al riguardo, come chiarito con la circolare n. 34/E/2016 «il valore degli investimenti realizzati in ciascun periodo agevolato deve essere determinato secondo i criteri ordinari per l’individuazione del costo dei beni rilevante ai fini fiscali previsti dall’articolo 110, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, indipendentemente dalle modalità (ordinarie, forfetarie, sostitutive) di determinazione del reddito da parte del contribuente». Pertanto, l’IVA indetraibile va inclusa nel costo fiscale dei beni cui commisurare il credito d’imposta, come avviene per gli oneri accessori capitalizzabili all’investimento principale.
Il credito d'imposta è utilizzabile successivamente al sostenimento delle spese agevolabili:
Il credito spettante ed i corrispondenti utilizzi andranno indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale la spesa si considera sostenuta, specificando sia la quota utilizzata in dichiarazione, sia la quota compensata in F24, sia la quota ceduta.
L’eventuale credito “residuo” potrà essere riportato nei periodi d’imposta successivi, ma, in assenza di una espressa indicazione normativa, non potrà essere richiesto a rimborso.
Ovvero, in alternativa:
La quota di credito non utilizzata nell’anno in cui è stata comunicata la cessione all’Agenzia non può essere utilizzata negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. In tali casi, il credito d'imposta non utilizzato può essere oggetto di ulteriore cessione solo nell’anno in cui è stata comunicata la prima cessione.
Con riferimento all’utilizzo in compensazione del credito, sia da parte del beneficiario del credito che dei successivi cessionari, non si applicano i limiti stabiliti dall’articolo 1, comma 53, della L. 244/2007 (250.000 euro per i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi), e dall’articolo 34 della L. 388/2000 (€ 700.000 annui - aumentato a 1 milione per il 2020 - per l’utilizzo in compensazione dei crediti).
Il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap. Inoltre, lo stesso, non concorre ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, di cui all’articolo 61 del Tuir né ai fini del rapporto di deducibilità dei componenti negativi, di cui all’articolo 109, comma 5 del Tuir.
Sul piano operativo, i soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge per accedere al credito d’imposta in esame comunicano all’Agenzia delle Entrate, mediante l’apposito modello:
Tale “comunicazione”, che va presentata dal 20 luglio al 7 settembre 2020, deve essere inviata esclusivamente con modalità telematiche - “direttamente” dal contribuente oppure avvalendosi di un intermediario abilitato - mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet delle Entrate ovvero mediante i canali telematici Entratel /Fisconline. A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata, al massimo entro 5 giorni, una “ricevuta” che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Nel periodo di invio della comunicazione (20 luglio - 7 settembre 2020) è possibile:
Il credito d’imposta per ciascun beneficiario, quindi, sarà pari al 60% delle spese complessive risultanti dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia. Ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è determinato tenuto conto della “percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro l’11 settembre 2020. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa, … all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti. Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento”.
Riguardo la “cessione del credito”, nel provvedimento del 10 luglio 2020 viene, altresì, precisato che:
Il cessionario è tenuto a comunicare l’accettazione del credito ceduto utilizzando direttamente le funzionalità dell’Agenzia. Una volta comunicata l’accettazione, il cessionario utilizza il credito:
Ai sensi dell’articolo 122, comma 3 del D.L. 34/2020 convertito, la quota del credito d’imposta ceduto che non è stata utilizzata entro il predetto termine dal “cessionario” non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso o ulteriormente ceduta. In alternativa all’utilizzo “diretto” entro il 31.12 dell’anno in cui è stata comunicata la prima cessione, i cessionari possono ulteriormente cedere il credito d’imposta ad altri soggetti. La comunicazione della “ulteriore cessione” del credito è effettuata esclusivamente da parte del cedente con le funzionalità rese disponibili dall’Agenzia. Il successivo cessionario utilizza i crediti d’imposta secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione da comunicare esclusivamente a cura dello stesso cessionario.
Quadro Normativo |
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".