Credito d’imposta per la formazione: disposizioni per la fruizione

Pubblicato il 05 luglio 2018

La nuova o quarta “rivoluzione industriale”, meglio conosciuta come Piano nazionale Impresa 4.0, ha trovato nella Legge di bilancio per il 2018 un ulteriore tassello per il suo consolidamento, con la previsione di un credito di imposta per le imprese che effettuano investimenti finalizzati alla formazione del personale, che nell’ottica del nuovo modello risulta indispensabile per lo sviluppo e il consolidamento dei processi di innovazione tecnologica e digitale innescati dagli investimenti in beni materiali e immateriali.

Ricordiamo che il suddetto Piano nazionale prevede delle misure concrete per l’industria basate su tre principali linee guida: ossia operare in una logica di neutralità tecnologica, intervenire con azioni orizzontali e agire su fattori abilitanti.

I beneficiari dell’agevolazione sulla formazione sono, dunque, le imprese che nel periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2017 effettuano spese in determinate attività.

La misura dell’incentivo previsto è del 40% delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente, per il periodo in cui è occupato in attività di formazione, fino ad un importo massimo annuale di 300.000 euro per beneficiario.

Per usufruire delle agevolazioni, le attività di formazione devono riferirsi agli specifici ambiti che sono richiamati dalla legge e che sono pattuiti attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.

Per tali aiuti la dotazione iniziale prevista è di 250 milioni di euro e il regime di aiuti è assoggettato alla disciplina comunitaria di cui al Regolamento Ue n. 651/2014.

La norma istituiva ha ammesso alle agevolazioni sotto forma di credito d’imposta, le attività formative svolte per acquisire o consolidare le conoscenze tecnologiche insite negli investimenti previsti dal Piano nazionale dell’Impresa 4.0, escludendo ovviamente le attività di formazione ordinaria o periodica organizzate dall’impresa per adeguarsi alla normativa vigente in materia di salute, sicurezza sul luogo di lavoro, protezione dell’ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese ammissibili e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo.

Relativamente al trattamento fiscale, il legislatore prevede, la neutralità dell’aiuto sia ai fini delle imposte sui redditi che sull’Irap: pertanto il suddetto bonus non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap.

L’attuazione di tale disposizione è stata affidata ad un decreto del Ministero dello sviluppo economico di recente emanazione, in particolare al Decreto del 4 maggio 2018, pubblicato sulla G.U. n. 143 del 22 giugno 2018, che contiene appunto le disposizioni operative.

 

Chi beneficia dell’agevolazione

Beneficiano dell’agevolazione (nella fattispecie del credito d’imposta), tutte le imprese residenti in Italia (comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti) indipendentemente da:

 

Possono accedere al credito d’imposta anche gli enti non commerciali che effettuano attività commerciali rilevanti ai fini del reddito d’impresa, relativamente al personale dipendente anche se non esclusivamente (quindi promiscuamente) impiegato in tali attività.

 

Il beneficio si applica anche alle imprese che esercitano l’attività della pesca, dell’acquacoltura e della produzione primaria di prodotti agricoli.

 

Il beneficio non spetta alle “imprese in difficoltà” definite dall’art. 2, punto 18 del Regolamento UE n. 651/2014, e individuate ad esempio quando vi è una riduzione superiore alla metà del capitale sociale della srl a causa di perdite, anche per assoggettamento a procedura concorsuale per insolvenza, ricevimento di un aiuto per il salvataggio e mancato rimborso del prestito o revoca della garanzia.

 

Attività di formazione agevolate

Assumono rilevanza ai fini dell’agevolazione le attività di formazione finalizzate sia alla acquisizione di competenze e conoscenze nelle suddette tecnologie, sia al loro consolidamento.

In altri termini, le attività di formazione rilevano ai fini del beneficio tanto nel caso in cui siano rivolte al personale dipendente non in possesso di conoscenze e competenze nelle materie in questione, tanto se rivolte al personale dipendente già in possesso a vario titolo e livello di tali conoscenze e competenze.

Nel decreto del Mise sono individuate le attività di formazione ammissibili, o meglio le materie oggetto di formazione che possono beneficiare del credito d’imposta.

 

Sono ammesse al beneficio le spese sostenute dall’impresa per attività di formazione del personale dipendente (anche con contratto a tempo determinato o di apprendistato) volte ad acquisire (o consolidare) competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale previsto dal Piano nazionale “Industria 4.0”, e concernenti le seguenti tecnologie:

applicate in ambito aziendale nell’ambito del Marketing, delle vendite, dell’informatica e nelle tecnologie di produzione.

 

Con successivi provvedimenti del Mise, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in coerenza con gli obiettivi del “Piano nazionale Impresa 4.0”, potranno essere individuati ulteriori tecnologie considerate rilevanti per il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.

 

NB! - Per personale dipendente si intende il personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato.

 

Per beneficiare delle agevolazioni, è necessario che:

 

Per l’attività di formazione erogata da soggetti esterni all’impresa sono ammissibili solo le attività commissionate:

 

L’eventuale partecipazione alle attività di formazione anche di altri collaboratori non legati all’impresa da contratti di lavoro subordinato o di apprendistato non pregiudica l’applicazione del credito d’imposta.

 

NB! – Si ricorda che non rientra nell’agevolazione l’attività di formazione ordinaria o periodica organizzata dall’impresa al fine di conformarsi alla normativa in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell’ambiente nonché di altra normativa obbligatoria.

 

Spese ammesse

Secondo quanto previsto dal decreto sono ammesse al credito d’imposta solo le spese relative al personale dipendente impegnato come discente nelle attività di formazione, limitatamente al costo aziendale riferito rispettivamente alle ore o alle giornate di formazione.

 

Il costo aziendale è rappresentato dalla retribuzione al lordo delle ritenute e dei contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva inoltre dei ratei del Trattamento di Fine Rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie, dei permessi, maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo d’imposta agevolabile, nonché delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore per le attività formative svolte fuori sede.

 

Il credito d’imposta spetta anche per le spese relative al personale dipendente, ordinariamente occupato in uno dei suddetti ambiti aziendali agevolabili, che svolge attività di formazione ammissibili in veste di docente o tutor.

In tal caso, per l’agevolazione, le spese ammissibili non possono superare il limite del 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.

 

Spese certificate

L’effettivo sostenimento delle spese agevolabili e la relativa corrispondenza alla documentazione contabile dell’impresa devono essere certificati dal soggetto incaricato della revisione legale (Revisore unico o Collegio sindacale).

Per le società non soggette alla revisione legale, la certificazione deve essere allegata al bilancio da un Revisore legale o da una Società di revisione legale dei conti per le imprese.

Le spese per la certificazione sostenute dalle imprese non soggette a revisione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta entro il limite massimo di 5.000 euro (fermo restando il predetto limite massimo di 300.000 euro).

 

Il Revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale, ha l’obbligo di rispettare i principi di indipendenza ex art. 10, D.Lgs. n. 39/2010 e in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell’International Federation of Acconuntants (IFAC), inoltre è soggetto alle sanzioni penali ex art. 64, C.P.C. qualora incorra in colpa grave nell’esecuzione degli atti richiesti per il rilascio della certificazione.

Ricordiamo che l’obbligo di certificazione non sussiste per le imprese il cui bilancio è già soggetto alla revisione.

 

Agevolazione e modalità di utilizzo

L’agevolazione in esame spetta nella misura del 40% delle spese ammissibili e relative al costo aziendale del personale dipendente per il periodo occupato nella formazione ed è riconosciuto fino ad un massimo di 300.000 euro all’anno per ciascun beneficiario.

Il massimale di 300.000 euro deve intendersi riferito ad un ordinario periodo agevolabile della durata di dodici mesi e, qualora nel corso del 2018 si dovessero specificare periodi d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi, occorrerà procedere a un corrispondente ragguaglio del massimale.

Relativamente all’utilizzo del credito d’imposta, si ricorda che vi è innanzitutto l’obbligo di indicare il relativo importo nella dichiarazione dei redditi (modello Redditi) relativo al periodo d’imposta di sostenimento delle spese e in quelli relativi ai periodi d’imposta successivi in cui è utilizzato, altre indicazioni riguarderanno il numero di ore e i lavoratori impiegati nella formazione.

Il suddetto credito non concorre alla formazione del reddito/base imponibile (Ires/Irap) e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

 

Si potrà utilizzare il credito d’imposta esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del D.L. n. 241 del 9 luglio 1997, presentando il modello F24 solo attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, una diversa modalità determinerà il rifiuto dell’operazione.

L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere il limite massimo dei 300.000 euro, pena lo scarto del modello F24, e non incontra il limite di 250.000 euro applicabile ai crediti d’imposta agevolativi, né il limite generale di compensabilità di imposte e contributi di 700.000 euro.

 

L’utilizzo in compensazione del credito d’imposta è ammesso a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dalla norma.

 

Le spese relative all’obbligo di certificazione ai soli fini dell’individuazione del periodo di decorrenza della utilizzabilità in compensazione del credito d’imposta sono considerate sostenute nello stesso periodo agevolabile.

 

L’utilizzo in compensazione è sospeso per le imprese che rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato, o hanno depositato in un conto bloccato gli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione UE.

La sospensione opera fino alla data della restituzione o del totale deposito delle somme oggetto di recupero.

Infine, il credito d’imposta è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al Regolamento UE n. 651/2014 in materia di aiuti compatibili con il mercato interno, ed è cumulabile con altre misure di aiuto relative alle stesse spese ammissibili, nel rispetto dei limiti previsti dal citato Regolamento UE n. 651/2014.

 

Obblighi documentali

Per il riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Ai fini dei controlli, le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute a conservare una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte.

 

Tale relazione, nel caso di attività di formazione organizzate internamente all’impresa, deve essere predisposta dal dipendente che partecipa alle attività in veste di docente o tutor, o dal responsabile aziendale delle attività di formazione.

 

Nel caso in cui le attività di formazione siano commissionate a soggetti esterni all’impresa, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto esterno che cura la formazione.

 

Oltre alla relazione illustrativa, le imprese beneficiarie sono comunque tenute a conservare l’ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio, anche in funzione del rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla disciplina comunitaria in materia.

 

Con specifico riferimento alle spese ammissibili, devono essere conservati anche i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti congiuntamente dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all’impresa.

I dati relativi al numero di ore e dei lavoratori che prendono parte alla formazione vanno indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese ammissibili e in quello dei periodi successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo, secondo le indicazioni che saranno fornite dall’Agenzia delle Entrate nelle future istruzioni di compilazione dell’apposito quadro nel modello Redditi.

 

NB - Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir

 

Attività di accertamento

Le attività di controllo sono disciplinale anche dal decreto del Mise e nell’ambito delle suddetta attività ordinarie di accertamento, l’Agenzia delle Entrate, sulla base della prevista certificazione e della documentazione fornita dall’impresa, effettua i controlli finalizzati alla verifica della sussistenza delle condizioni soggettive di accesso al beneficio, al rispetto dei vincoli comunitari, alla conformità delle attività di formazione svolte rispetto a quelle considerate ammissibili dalla disciplina, all’effettività delle spese sostenute, allo loro congruità e ogni altro elemento rilevante ai fini della corretta applicazione del beneficio.

In caso di indebita fruizione del credito d’imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste o a causa dell’inammissibilità delle spese sulla base delle quali è stato determinato l’importo fruito, l’Agenzia delle Entrate provvederà al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo la legge.

 

Quadro Normativo

Legge n. 205 del 27 dicembre 2017

Decreto Ministeriale del 4 maggio 2018

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