Fruizione del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali e condizioni per l’accesso al regime forfetario sono alcune precisazioni fornite in occasione di Telefisco.
Giunto alla sua 29esima edizione, l’appuntamento in cui vengono fornite risposte sulle maggiori novità fiscali dell’anno ha affrontato tematiche relative agli investimenti in beni strumentali in correlazione con la stretta sulle compensazioni e le condizioni per la fruizione del regime forfetario.
Tra le risposte date dall’Agenzia delle Entrate, si precisa che il nuovo bonus per investimenti in beni strumentali, previsto dalla legge di Bilancio 2020, non subisce l’influsso della stretta sulle compensazioni: pertanto, la sua fruizione non è connessa alla preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi (per importi superiori a 5mila euro), ma può essere compensato dal primo giorno dell’esercizio successivo a quello di maturazione.
In sede dell’incontro, contribuenti e professionisti hanno fatto notare come la stretta sulle compensazioni abbia di fatto penalizzato anche i cittadini virtuosi, onerandoli di adempimenti che sarebbero di spettanza dell’Amministrazione finanziaria.
Le Entrate hanno fornito soluzione anche al caso di crediti che emergono da dichiarazioni integrative a favore presentate in termine lungo ossia oltre la scadenza della trasmissione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo. Tale credito va riportato nella dichiarazione riferita al periodo d’imposta in cui è presentata l’integrativa, avvenendo, quindi, una rigenerazione dello stesso.
Ipotizzando un credito Irpef emergente dalla integrativa 2016, presentata nel 2019, esso va riportato nel modello Redditi 2020; ciò comporta che sarà soggetto, se superiore a 5mila euro, al nuovo obbligo di compensazione dal decimo giorno successivo alla trasmissione della dichiarazione, previsto dal Dl 124/2019.
Trova i favori dei partecipanti all’evento la risposta per la quale l’indennità di maternità non deve essere conteggiata per calcolare il limite di 65.000 euro, ai fini dell’accesso o della permanenza nel regime forfetario.
La sua esclusione è dovuta al fatto che l’indennità non è considerata alla stregua di ricavi o compensi.
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