A mezzo di risoluzione 74 di ieri le Entrate, con più richiami alla giurisprudenza di Cassazione, pongono fine alle controversie accumulatesi su sviste o dimenticanze del contribuente, affermando che il credito Iva non riportato nella dichiarazione immediatamente successiva per via dei difetti citati può essere detratto negli anni seguenti, purché esso sia stato correttamente utilizzato nelle liquidazioni periodiche Iva o nel modello F24. Eguale conclusione riguarda il credito Iva maturato in un anno nel quale la dichiarazione annuale sia stata omessa, che può essere portato in detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto. Tuttavia, quest’ultimo è subordinato all’accertamento del credito relativo all’anno per il quale la dichiarazione Iva risulta omessa. A disposizione del soggetto passivo resta, in ogni caso, la possibilità (che gli fornisce il dl 546/1992, articolo 21) di chiedere, entro due anni dal termine di scadenza della presentazione della dichiarazione omessa, la restituzione del credito Iva attraverso la procedura di rimborso “anomala”.
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