Il vigente Regolamento sulla formazione continua degli avvocati (Regolamento n. 6 del 16 luglio 2014), prevede che, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo, possono essere valutate, oltre alla partecipazione ad attività formative accreditate, anche altre attività di cosiddetta “autoformazione”, espressamente elencate all’articolo 13 del predetto testo.
L’attribuzione di crediti formativi a seguito dello svolgimento di queste attività viene disposta previa istanza di riconoscimento avanzata dall’avvocato interessato al Consiglio nazionale forense (CNF) o al Consiglio dell’Ordine (COA) di riferimento, a seconda della rispettiva competenza.
A seguire una disamina sulle attività in oggetto e sulla procedura indicata dalla normativa ai fini del relativo riconoscimento e del conseguente accreditamento di crediti formativi anche alla luce delle ultime modifiche introdotte nel febbraio 2016.
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