L’articolo 165 del Tuir prevede che le imposte pagate all'estero siano ammesse in detrazione dall'Irpef netta dovuta "fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione". Per potere ottenere il suddetto credito d’imposta, il contribuente deve indicare nella propria dichiarazione dei redditi le imposte estere pagate. Per poter usufruire del rimborso deve necessariamente sussistere il requisito della definitività che, spesso, si perfeziona in un periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono state effettivamente pagate le imposte estere.
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