E' fissato al 20 settembre 2023 il termine entro il quale comunicare all’Agenzia delle Entrale la cessione dei crediti d’imposta previsti in favore delle imprese, per le spese sostenute in relazione all’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti nel mese di dicembre 2022, in attuazione delle modifiche apportate nel corso della conversione in legge del DL “Aiuti-quater”.
A stabilirlo il provvedimento delle Entrate prot. 24252 del 26 gennaio 2023.
Si ricorda che si tratta di crediti a favore delle imprese:
Sempre nel provvedimento 24252/2023 sono state previste nuove scadenze per l’utilizzo in compensazione e la cessione dei crediti d’imposta man mano concessi.
Quindi, entro il 20 settembre 2023, va comunicata all’Agenzia delle Entrate la cessione per i crediti d’imposta energia elettrica e gas – terzo trimestre 2022 e energia elettrica e gas – periodo ottobre/novembre 2022.
Va segnalato che la cessione deve avvenire solo “per intero” nei confronti di altri soggetti inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di “soggetti qualificati”; inoltre, va richiesto del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno accesso al credito.
I crediti d’imposta relativi al mese di dicembre 2022 sono utilizzabili in compensazione tramite modello F24, entro il 30 settembre 2023.
Invece, va osservata la data del 30 settembre 2023 per regolarizzare la mancata comunicazione all’Agenzia, entro il 16 marzo 2023, dei crediti d’imposta energia del 3° e 4° trimestre 2022, attraverso l’istituto della remissione in bonis.
La regolarizzazione deve essere accompagnata dal versamento di una sanzione minima di 250 euro, con modello F24 senza possibilità di compensazione.
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