Crediti d’imposta per chi investe in cultura e turismo

Pubblicato il 05 giugno 2014


E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 31 maggio il decreto-legge n. 83 che contiene misure agevolative per il settore turistico e culturale. Attira l'attenzione l'art 1, c.d. “Art-bonus”, che prevede sconti fiscali per coloro che intendono investire su restauri e tutela del patrimonio artistico italiano; ma c'è spazio anche per intervenire a favore di teatri, istituti culturali, fondazioni liriche. Nel provvedimento è presente una tax credit per la digitalizzazione turistica e per riqualificare strutture ricettive.


Il Governo ha emanato il decreto-legge n. 83 del 31 maggio 2014 – convertito con Legge n. 106 del 29 luglio - che attua un sistema di agevolazioni fiscali per rilanciare il settore turistico e culturale.


Art-bonus


L'articolo 1 del provvedimento dispone l'istituzione di un credito d'imposta, per gli anni 2014-2015 -2016, per chi effettua erogazioni in denaro per:


- interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni pubblici;


- il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica;


- la realizzazione di  nuove  strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti  delle  fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza  scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.


Il credito d'imposta spetta nella misura del 65 per cento per gli anni 2014 e 2015 e nella misura del 50 per cento per l'anno 2016.


Se i donatori sono persone fisiche ed enti non commerciali, il credito d'imposta è riconosciuto nei limiti del 15% del reddito imponibile; se si tratta di titolari di reddito d'impresa, nel limite del 5 per mille dei ricavi annui.


Il credito andrà poi ripartito in tre anni, con quote di pari importo; è previsto l'utilizzo in compensazione per i titolari di reddito d'impresa.


Particolare attenzione è stata data al monitoraggio sull'uso delle donazioni. Infatti i beneficiari delle donazioni sono tenuti a comunicare ogni mese al ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo quanto ricevuto a titolo di donazione.


Inoltre, nei relativi siti istituzionali devono pubblicare, in apposita sezione, i suddetti importi e il loro impiego.


Digitalizzazione degli esercizi turistici


Tra le misure introdotte dal DL 83, anche un credito d'imposta per favorire la digitalizzazione del sistema turistico.


A valere per i periodi di imposta dal 2015 al 2019, viene riconosciuto un credito d'imposta a favore degli esercizi ricettivi, sia singoli che aggregati, che investono nella digitalizzazione del settore.


Il credito d'imposta è pari al 30 per cento dei costi sostenuti per spese


- di impianti wi-fi;


- di siti web ottimizzati per il sistema mobile;


- di programmi per la vendita diretta di servizi e pernottamenti e la distribuzione sui canali digitali, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all'integrazione con siti e portali di promozione  pubblici e  privati e di favorire l'integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi;


- di spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;


- di servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;


- di strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;


- servizi relativi alla formazione del titolare o del  personale dipendente utilizzato per i fini di cui sopra.


Non rientrano nel beneficio i costi  relativi alla intermediazione commerciale.


La spesa massima agevolabile è di 12.500 euro nei periodi di imposta sopra indicati.


Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap.


Esso è utilizzabile solamente in compensazione, mediante il modello F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.


Per l'attuazione del suddetto credito, il ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo emanerà un apposito decreto entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.


Credito d'imposta per riqualificazione delle strutture per il turismo


Riveste importanza anche il credito d'imposta introdotto per “accrescere la competitività delle destinazioni turistiche”.


Le strutture ricettive esistenti alla data del 1° gennaio 2012 possono avvalersi, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto e per i due successivi, di un credito d'imposta pari al 30% per spese relative:


ad interventi di ristrutturazione edilizia


ad interventi di eliminazione di barriere architettoniche
.


Il beneficio deve essere ripartito in 3 quote annuali di pari importo, fino ad un massimo di 200.000 euro.


La prima quota del credito d'imposta relativo alle spese effettuate nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto può essere utilizzata solo dal 1° gennaio 2015.


Un decreto del ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, di concerto con il ministero dell'Economia e delle Finanze e dello Sviluppo Economico individuerà le strutture ricettive ammesse al credito, le tipologie di interventi possibili e le soglie di spesa massima per singola voce di spesa sostenuta.


SCIA per inizio attività del settore turismo


Un passo verso la semplificazione amministrativa viene fatto con l'articolo 13 del Decreto-legge.


Tale norma dispone che possono beneficiare della SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241:


1. l'avvio e l'esercizio delle strutture turistico-ricettive;


2. l'apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l'operatività delle agenzie di viaggi e turismo, nel rispetto dei requisiti professionali, di onorabilità e finanziari, previsti dalle competenti leggi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.


Pertanto, l'attività di tali esercizi non viene limitata dai tempi di verifica e controllo de
gli enti competenti.


Impiego di giovani del settore culturale


In via temporanea, al fine di rafforzare i servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico presso istituti e luoghi della cultura italiana, è possibile impiegare, mediante contratti di lavoro flessibile, giovani di età non superiore ai 29 anni, laureati in storia dell'arte e in altre discipline afferenti ai beni e alle attività culturali.

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