E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 31 maggio il decreto-legge n. 83 che contiene misure agevolative per il settore turistico e culturale. Attira l'attenzione l'art 1, c.d. “Art-bonus”, che prevede sconti fiscali per coloro che intendono investire su restauri e tutela del patrimonio artistico italiano; ma c'è spazio anche per intervenire a favore di teatri, istituti culturali, fondazioni liriche. Nel provvedimento è presente una tax credit per la digitalizzazione turistica e per riqualificare strutture ricettive.
Il Governo
ha emanato il decreto-legge n. 83 del 31 maggio 2014 – convertito con Legge n. 106 del 29 luglio - che attua un
sistema di
agevolazioni fiscali per rilanciare il settore turistico e culturale.
Art-bonus
L'articolo
1 del provvedimento dispone l'istituzione di un credito
d'imposta, per gli anni 2014-2015 -2016, per chi effettua erogazioni in denaro per:
- interventi
di manutenzione, protezione e restauro di beni pubblici;
-
il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura
di appartenenza
pubblica;
-
la realizzazione di nuove strutture, il restauro e
il potenziamento di
quelle esistenti delle fondazioni
lirico-sinfoniche o di enti o
istituzioni pubbliche che, senza
scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello
spettacolo.
Il credito
d'imposta spetta nella misura del 65 per
cento per gli anni 2014 e 2015 e nella misura del 50 per cento per l'anno 2016.
Se i
donatori sono persone fisiche ed enti non commerciali, il credito
d'imposta è
riconosciuto nei limiti del 15% del reddito imponibile; se si tratta di
titolari di reddito d'impresa, nel limite del 5 per mille dei ricavi
annui.
Il credito
andrà poi ripartito in tre anni, con quote di pari importo; è previsto
l'utilizzo in compensazione per i titolari di reddito d'impresa.
Particolare
attenzione è stata data al monitoraggio sull'uso delle donazioni.
Infatti i
beneficiari delle donazioni sono tenuti a comunicare ogni mese al
ministero dei
Beni e delle Attività Culturali e del Turismo quanto ricevuto a titolo
di
donazione.
Inoltre,
nei relativi siti istituzionali devono pubblicare, in apposita sezione,
i
suddetti importi e il loro impiego.
Digitalizzazione
degli esercizi
turistici
Tra le
misure introdotte dal DL 83, anche un credito d'imposta per favorire la
digitalizzazione del sistema turistico.
A valere
per i periodi di imposta dal 2015 al 2019, viene
riconosciuto un credito
d'imposta a favore degli esercizi
ricettivi, sia singoli che aggregati, che investono nella
digitalizzazione
del settore.
Il credito
d'imposta è pari al 30 per cento dei
costi sostenuti per spese
- di impianti
wi-fi;
- di siti web
ottimizzati per il
sistema mobile;
- di programmi
per la vendita
diretta di servizi e pernottamenti e la distribuzione sui canali
digitali,
purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari
all'integrazione con siti e portali di promozione
pubblici e
privati e di favorire l'integrazione fra servizi ricettivi
ed
extra-ricettivi;
- di spazi e
pubblicità per la
promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici
sui siti
e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour
operator e
agenzie di viaggio;
- di servizi di
consulenza per la
comunicazione e il marketing digitale;
- di strumenti
per la promozione
digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di
ospitalità
per persone con disabilità;
- servizi
relativi alla formazione
del titolare o del personale
dipendente
utilizzato per i fini di cui sopra.
Non rientrano
nel beneficio i
costi relativi alla
intermediazione
commerciale.
La spesa massima agevolabile è di 12.500
euro nei periodi di imposta sopra indicati.
Il
credito d'imposta è ripartito in tre
quote annuali di pari importo e non rileva ai fini delle
imposte sui
redditi e dell'Irap.
Esso è
utilizzabile solamente in compensazione, mediante il modello F24, da
presentare
esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Per
l'attuazione del suddetto credito, il ministero dei Beni e delle
Attività Culturali
e del Turismo emanerà un apposito decreto entro 3 mesi dalla data di
entrata in
vigore della legge di conversione del decreto legge.
Credito
d'imposta per riqualificazione
delle strutture per il turismo
Riveste
importanza anche il credito d'imposta introdotto per “accrescere
la competitività delle destinazioni turistiche”.
Le strutture ricettive esistenti alla data del
1° gennaio 2012 possono avvalersi, per il periodo d'imposta
in corso alla
data di entrata in vigore del decreto e per i due successivi, di un credito d'imposta pari al 30% per spese
relative:
ad
interventi di ristrutturazione edilizia
ad
interventi di eliminazione di barriere architettoniche.
Il
beneficio deve essere ripartito in 3
quote annuali di pari importo, fino ad un massimo di 200.000
euro.
La prima
quota del credito d'imposta relativo alle spese
effettuate nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in
vigore del
decreto può essere utilizzata solo dal 1° gennaio 2015.
Un decreto
del ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, di
concerto
con il ministero dell'Economia e delle Finanze e dello Sviluppo
Economico
individuerà le strutture ricettive ammesse al credito, le tipologie di
interventi possibili e le soglie di spesa massima per singola voce di
spesa sostenuta.
SCIA
per inizio attività del settore
turismo
Un passo verso
la semplificazione amministrativa viene fatto con
l'articolo 13 del Decreto-legge.
Tale norma
dispone che possono beneficiare della SCIA
(segnalazione certificata di inizio attività), nei limiti e alle
condizioni di
cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241:
1. l'avvio
e l'esercizio delle strutture turistico-ricettive;
2. l'apertura,
il trasferimento e le modifiche
concernenti l'operatività delle agenzie di viaggi e turismo,
nel
rispetto dei requisiti professionali, di onorabilità e finanziari,
previsti
dalle competenti leggi regionali e delle province autonome di Trento e
di
Bolzano.
Pertanto,
l'attività di tali esercizi non viene limitata dai
tempi di verifica e controllo degli
enti competenti.
Impiego
di giovani del settore
culturale
In via
temporanea, al fine di rafforzare i servizi di accoglienza e di
assistenza al
pubblico presso istituti e luoghi della cultura italiana, è possibile
impiegare, mediante contratti di lavoro flessibile, giovani
di età non superiore ai 29 anni, laureati in storia
dell'arte e in altre discipline afferenti ai beni e alle attività
culturali.
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