Non ci sono errori nello scarto dell’F24 con saldo a zero presentato tardivamente in quanto l’utilizzo in compensazione di crediti non era più possibile. In tal senso la risposta n. 297 del 18 aprile 2023 fornita dall’Agenzia delle Entrate.
Vediamo come si presentava il caso concreto.
Un contribuente intendeva compensare il debito Iva con i crediti d’imposta di natura edilizia (in particolare Superbonus e ristrutturazioni edilizie). Da ciò emergeva un modello F24 a saldo zero che comunque deve essere presentato. Tuttavia l’invio dell’F24 non era potuto avvenire entro il 31 dicembre 2022 a causa di un cattivo funzionamento del programma di elaborazione.
Per sanare tale situazione, il 16 gennaio 2023 avveniva l’invio del modello utilizzando il ravvedimento operoso (con sanzione ridotta), che però veniva scartato automaticamente dalla piattaforma Entratel per mancato riconoscimento automatico dei crediti, che avevano scadenza di utilizzo in data 31 dicembre 2022.
Il contribuente dubita della correttezza dello scarto operato dalla piattaforma.
L’Agenzia delle Entrate – con risposta n. 297/2023 - ha confermato l’esattezza dello scarto.
Viene ribadito che le deleghe di pagamento anche a “saldo zero” devono essere presentate e, in caso di omissione, è possibile la regolarizzazione mediante l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13, Dlgs n. 471 del 1997, presentando il modello F24 a zero nel quale sia indicato l'ammontare del credito e le somme compensate e versando la sanzione in misura ridotta.
ATTENZIONE: tale presentazione sana l'iniziale omissione se il credito speso in compensazione è ancora esistente e utilizzabile a quella data.
Però il sistema, se rileva che il credito non è stato correttamente utilizzato, comunica lo scarto del modello F24 indicandone anche la relativa motivazione.
Sul punto l’Agenzia richiama quanto affermato dalla Corte di cassazione in materia di compensazione: la presentazione dell’F24 non costituisce un mero adempimento formale, ma un mezzo di estinzione dell'obbligazione tributaria con la compensazione di un credito pregresso.
Da ciò deriva che l'efficacia della compensazione si valuta in riferimento al momento di presentazione della delega stessa, con l'effetto che se il credito non è più utilizzabile permane l'iniziale inadempimento che può essere ravveduto secondo le regole ordinarie.
Dunque, è ammissibile la presentazione tardiva dell’F24 a saldo zero.
Ma, al contempo, va fatto riferimento ai crediti da utilizzare: questi, nel caso studiato, non potevano più essere usati in compensazione.
In definitiva, lo scarto è legittimo in quanto i crediti d’imposta edili potevano essere fruiti in compensazione in F24 solo “con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione” e la “quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso” (articolo 121, comma 3, del Dl 34/2020).
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