Crediti d’imposta edilizi 2025: modello di comunicazione obbligatoria per banche e assicurazioni

Pubblicato il 22 novembre 2024

Con la pubblicazione del provvedimento n. 422331 del 21 novembre 2024, l'Agenzia delle Entrate ha reso operativo il modello e le istruzioni per la comunicazione obbligatoria da parte di banche, assicurazioni e intermediari finanziari riguardante le rate annuali dei crediti d’imposta edilizi (Superbonus, Sismabonus, Bonus barriere architettoniche) utilizzabili dal 2025.

Tale comunicazione è prevista dall’articolo 121, comma 3-ter, del Decreto legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), come modificato dall’articolo 4-bis, comma 6, del Decreto legge n. 39/2024, che demandava a un provvedimento del direttore dell’Agenzia la definizione dei contenuti e delle modalità di invio.

L’obiettivo principale del provvedimento è prevenire pratiche usurarie nell'acquisto dei crediti fiscali, imponendo trasparenza e vincoli sui prezzi di cessione per tutelare l’equità del sistema fiscale e il corretto funzionamento del mercato.

Riepiloghiamo di seguito la normativa di riferimento e le indicazioni operative per l’adempimento a carico dei soggetti qualificati.

Decreto Rilancio, norma antiusura per evitare speculazioni sui crediti fiscali

L'articolo 121, comma 3-ter, del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, stabilisce che i cosiddetti soggetti qualificati – ossia banche, società appartenenti a gruppi bancari, intermediari finanziari e compagnie di assicurazione – devono comunicare all'Agenzia delle Entrate, entro il 31 dicembre 2024, le rate dei crediti d’imposta edilizi (Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche) relative agli anni 2025 e successivi. Tale comunicazione è necessaria per attestare che i crediti sono stati acquistati ad un corrispettivo pari o superiore al 75% del valore delle relative detrazioni, evitando così la ripartizione automatica in sei rate annuali di pari importo.

La comunicazione si rende necessaria per garantire trasparenza e prevenire pratiche speculative o usuraie nel mercato dei crediti fiscali, proteggendo sia l’interesse pubblico che l'equità fiscale.

Riassumendo, la norma antiusura stabilisce che:

per i cosiddetti "soggetti qualificati", ovvero banche, compagnie assicurative e intermediari finanziari, le rate dei crediti acquisiti ai sensi dell'articolo 121 del Decreto-Legge n. 34/2020 devono essere ripartite in sei quote annuali di pari importo, indipendentemente dalla rateazione originaria prevista per tali crediti a condizioni che i crediti in questione:

  1. siano utilizzabili a partire dall’anno 2025;
  2. derivino da interventi edilizi agevolati, quali:

       3. siano identificati con codice univoco, ovvero quelli la cui prima cessione o sconto in fattura è stato comunicato all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022.

NOTA BENE: Si tratta di una sorta di sanzione che viene applicata a coloro che hanno pagato meno del 75% del valore nominale i bonus, che consiste nella ripartizione obbligatoria dei crediti in sei rate annuali di pari importo, non cedibili e utilizzabili solo in compensazione tramite modello F24.

In attuazione di questa norma antiusura, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento n. 422331/2024, che definisce il contenuto e le modalità di invio della comunicazione obbligatoria al Fisco per evitare l’ulteriore ripartizione delle rate annuali dei crediti d'imposta di tipo Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche, utilizzabili a partire dall'anno 2025.

Tempistiche e modalità per evitare la sanzione sui crediti d’imposta

Il provvedimento del 21 novembre 2024 definisce due momenti distinti per l’invio della comunicazione obbligatoria all’Agenzia delle Entrate riguardante le rate dei crediti d’imposta.

  1. Per le rate dei crediti già accettate entro il 2 dicembre 2024, la comunicazione deve essere inviata tra il 3 e il 31 dicembre 2024. L’invio può avvenire:
    • tramite il servizio web nella “Piattaforma cessione crediti” disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia, direttamente dal cessionario titolare dei crediti o tramite un intermediario autorizzato con delega alla consultazione del Cassetto fiscale.
    • con la procedura telematica approvata nel provvedimento, direttamente dal cessionario.
    • tramite posta elettronica certificata (PEC), allegando una dichiarazione sottoscritta digitalmente e l’elenco delle rate interessate in formato elaborabile, salvo il caso in cui la dichiarazione riguardi tutte le rate già accettate, per cui è sufficiente indicare codice tributo, anno di riferimento, numero e importo complessivo senza allegare l’elenco.
  2. Per le rate dei crediti non ancora accettate entro il 2 dicembre 2024 o acquistate successivamente, la comunicazione deve essere effettuata contestualmente all’accettazione della rata, a partire dal 3 dicembre 2024. Anche in questo caso, l’invio può avvenire tramite la “Piattaforma cessione crediti” o con le modalità indicate per le comunicazioni precedenti.

NOTA BENE: Il provvedimento approva, inoltre, una nuova versione delle specifiche tecniche da utilizzare per queste comunicazioni a partire dal 3 dicembre 2024, garantendo uniformità e chiarezza nelle modalità di trasmissione.

Esecuzione dell’ulteriore ripartizione delle rate dei crediti

L’ulteriore ripartizione delle rate dei crediti in sei quote annuali viene eseguita in specifiche circostanze:

  1. mancata comunicazione entro il 31 dicembre 2024: per le rate dei crediti già accettate entro il 2 dicembre 2024, la ripartizione si applica se, entro il 31 dicembre 2024, le rate non sono state ulteriormente cedute e non è stata inviata la comunicazione obbligatoria. La ripartizione sarà effettuata entro il 7 gennaio 2025. Per consentire l’operazione, le funzionalità della “Piattaforma cessione crediti” non saranno disponibili dal 1° al 7 gennaio 2025;
  2. mancata comunicazione al momento dell’accettazione: per le rate dei crediti non ancora accettate entro il 2 dicembre 2024 o acquistate successivamente, la ripartizione in sei quote si applica se, al momento dell’accettazione, il cessionario non presenta la comunicazione obbligatoria.
  3. limitazioni all’utilizzo in compensazione: fino al 7 gennaio 2025, i soggetti qualificati non possono utilizzare in compensazione tramite modello F24 le rate dei crediti riferite agli anni 2025 e successivi. Eventuali tentativi di compensazione saranno rifiutati con lo scarto del modello F24, anche se inviato prima della pubblicazione del provvedimento.

Queste disposizioni assicurano il rispetto delle nuove regole di gestione dei crediti, prevenendo utilizzi non conformi e garantendo un adeguato controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate.

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