Con la pubblicazione del provvedimento n. 422331 del 21 novembre 2024, l'Agenzia delle Entrate ha reso operativo il modello e le istruzioni per la comunicazione obbligatoria da parte di banche, assicurazioni e intermediari finanziari riguardante le rate annuali dei crediti d’imposta edilizi (Superbonus, Sismabonus, Bonus barriere architettoniche) utilizzabili dal 2025.
Tale comunicazione è prevista dall’articolo 121, comma 3-ter, del Decreto legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), come modificato dall’articolo 4-bis, comma 6, del Decreto legge n. 39/2024, che demandava a un provvedimento del direttore dell’Agenzia la definizione dei contenuti e delle modalità di invio.
L’obiettivo principale del provvedimento è prevenire pratiche usurarie nell'acquisto dei crediti fiscali, imponendo trasparenza e vincoli sui prezzi di cessione per tutelare l’equità del sistema fiscale e il corretto funzionamento del mercato.
Riepiloghiamo di seguito la normativa di riferimento e le indicazioni operative per l’adempimento a carico dei soggetti qualificati.
L'articolo 121, comma 3-ter, del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, stabilisce che i cosiddetti soggetti qualificati – ossia banche, società appartenenti a gruppi bancari, intermediari finanziari e compagnie di assicurazione – devono comunicare all'Agenzia delle Entrate, entro il 31 dicembre 2024, le rate dei crediti d’imposta edilizi (Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche) relative agli anni 2025 e successivi. Tale comunicazione è necessaria per attestare che i crediti sono stati acquistati ad un corrispettivo pari o superiore al 75% del valore delle relative detrazioni, evitando così la ripartizione automatica in sei rate annuali di pari importo.
La comunicazione si rende necessaria per garantire trasparenza e prevenire pratiche speculative o usuraie nel mercato dei crediti fiscali, proteggendo sia l’interesse pubblico che l'equità fiscale.
Riassumendo, la norma antiusura stabilisce che:
per i cosiddetti "soggetti qualificati", ovvero banche, compagnie assicurative e intermediari finanziari, le rate dei crediti acquisiti ai sensi dell'articolo 121 del Decreto-Legge n. 34/2020 devono essere ripartite in sei quote annuali di pari importo, indipendentemente dalla rateazione originaria prevista per tali crediti a condizioni che i crediti in questione:
3. siano identificati con codice univoco, ovvero quelli la cui prima cessione o sconto in fattura è stato comunicato all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022.
In attuazione di questa norma antiusura, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento n. 422331/2024, che definisce il contenuto e le modalità di invio della comunicazione obbligatoria al Fisco per evitare l’ulteriore ripartizione delle rate annuali dei crediti d'imposta di tipo Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche, utilizzabili a partire dall'anno 2025.
Il provvedimento del 21 novembre 2024 definisce due momenti distinti per l’invio della comunicazione obbligatoria all’Agenzia delle Entrate riguardante le rate dei crediti d’imposta.
NOTA BENE: Il provvedimento approva, inoltre, una nuova versione delle specifiche tecniche da utilizzare per queste comunicazioni a partire dal 3 dicembre 2024, garantendo uniformità e chiarezza nelle modalità di trasmissione.
L’ulteriore ripartizione delle rate dei crediti in sei quote annuali viene eseguita in specifiche circostanze:
Queste disposizioni assicurano il rispetto delle nuove regole di gestione dei crediti, prevenendo utilizzi non conformi e garantendo un adeguato controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate.
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