Precisazioni, da parte della Corte di cassazione, in ordine alla decorrenza della prescrizione dei crediti dei professionisti legali.
La Seconda sezione civile della Cassazione, con ordinanza n. 21008 del 6 agosto 2019, ha ricordato che, per quanto riguarda il termine da cui inizia a decorrere il termine prescrizionale relativo ai crediti dei legali, l’articolo 2957, comma 2, del Codice civile, detta una regola speciale, derogatoria rispetto alla regola generale stabilita nel primo comma del medesimo articolo.
Sulla base di detta regola speciale, con riferimento alle competenze dovute ad avvocati, procuratori e patrocinatori legali, il termine della prescrizione inizia a decorrere non dal compimento della prestazione, bensì dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato.
Per gli affari non terminati, invece, la disposizione prevede che la prescrizione decorra dall’ultima prestazione.
Gli Ermellini, nella loro decisione, rammentano che, per come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il contratto avente ad oggetto una prestazione d’opera intellettuale è da considerare unico in relazione a tutta l’attività svolta in adempimento dell’obbligazione assunta: pertanto, il termine prescrizionale del compenso decorre dal giorno in cui è stato espletato l’incarico e non già dal compimento di ogni singola operazione professionale necessaria all’assolvimento della convenuta prestazione d’opera intellettuale.
Nell’ipotesi, poi, di recesso dal contratto, deve ritenersi che il termine di prescrizione decorra dal momento in cui il contratto medesimo cessi di spiegare i suoi effetti; questo in quanto il recesso opera ex nunc.
Per finire, la Cassazione ricorda anche la situazione in cui l’incarico al professionista sia limitato a prestazioni particolari, ossia non in relazione diretta e immediata con la decisione sulla lite.
E’ il caso, ad esempio, in cui l’attività richiesta al legale debba avere il suo svolgimento sino alla proposizione di un atto di impugnazione, con esclusione delle prestazioni eventualmente necessarie dopo tale atto.
Un’ipotesi, questa, in cui si è fuori degli specifici casi disciplinati dal secondo comma dell’articolo 2957 c.c. e per la quale, quindi, torna applicabile il principio generale secondo cui il termine prescrizionale inizia a decorrere dal compimento della particolare prestazione richiesta.
In detto contesto, il giudice di merito è tenuto a compiere una specifica indagine per stabilire se le prestazioni oggetto di richiesta di pagamento abbiano o meno esaurito l’incarico.
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