Crediti da Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere in 6 rate. Codici tributo

Pubblicato il 28 novembre 2024

Con la risoluzione n. 55 del 26 novembre 2024 vengono introdotti i nuovi codici tributo che dovranno essere impiegati anche da banche, compagnie assicurative e intermediari finanziari per compensare, tramite modello F24, le sei rate aggiuntive relative al Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche, acquistate a un prezzo pari o superiore al 75% della detrazione, nel caso in cui non sia stata inviata la comunicazione prevista.

Superbonus, sismabonus e bonus barriere architettoniche acquistati sopra il 75%

A seguito di quanto previsto dall'articolo 121, comma 3-ter, del decreto-legge n. 34/2020, enti qualificati come banche, società del gruppo bancario, intermediari finanziari e compagnie assicurative devono comunicare all'Agenzia delle Entrate, entro il 31 dicembre 2024, le rate dei crediti "Superbonus", "Sismabonus" e "Bonus barriere architettoniche" per gli anni 2025 e successivi, acquistate a un valore pari o superiore al 75% dell'importo delle relative detrazioni.

NOTA BENE: Questa comunicazione è necessaria per evitare che le rate vengano ripartite ulteriormente in sei quote annuali.

Il modello e le modalità per inviare tale comunicazione sono stati definiti dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 21 novembre 2024, prot. 422331.

Se la comunicazione non viene inviata, le rate saranno suddivise in sei quote annuali di pari importo, non cedibili e utilizzabili esclusivamente in compensazione attraverso il modello F24, inviato solo tramite i canali telematici dell'Agenzia.

Codici tributo per F24

Per l’utilizzo delle somme in compensazione da parte di banche, assicurazioni e intermediari finanziari iscritti all’apposito albo è necessario inserire i codici tributo istituiti dalla risoluzione n. 55 del 26 novembre 2024 dell’Agenzia delle Entrate, nel modello F24, dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento.

Le sequenze sono:

Nell’F24, i suddetti codici tributo vanno esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.

Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere indicato l’anno in cui è utilizzabile in compensazione la rata annuale del credito derivante dall’ulteriore ripartizione, nel formato “AAAA”.

L'Agenzia delle Entrate svolge verifiche automatiche per accertarsi che l'importo dei crediti compensati da ciascun soggetto non superi la quota annuale disponibile, altrimenti il modello F24 verrà scartato.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Al via i calcoli per l’acconto sull’imposta sulle rivalutazioni del TFR

28/11/2024

Flussi di ingresso 2025: ancora pochi giorni per la precompilazione delle domande

28/11/2024

CCNL Marittimi addetti agli uffici - Verbale di accordo dell'11/7/2024

28/11/2024

Marittimi addetti agli uffici. Rinnovo

28/11/2024

Rivalutazione del TFR: come si calcola l’imposta sostitutiva

28/11/2024

Licenziamento per simulazione di malattia: non occorre la querela di falso

28/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy