Per il raggiungimento della soglia minima di otto mila euro, ex art. 77 D.p.r. 602/1973, necessaria per l’iscrizione di ipoteca da parte dell’Ente concessionario per la riscossione, occorre fare riferimento a tutti i crediti iscritti a ruolo, anche se oggetto di contestazione da parte del contribuente.
Ai sensi degli artt. 49 e 50 citato Decreto, difatti, il ruolo costituisce titolo esecutivo sulla base del quale il concessionario può procedere ad esecuzione forzata o promuovere azioni cautelari conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore, purché sia inutilmente trascorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento e senza che assuma alcuna rilevanza la contestazione dei crediti posti a fondamento dello stesso.
A stabilirlo la Corte di Cassazione, sezione tributaria, con sentenza n. 23050 dell’11 novembre 2016, respingendo le ragioni di un contribuente, che aveva impugnato un’iscrizione ipotecaria disposta da Equitalia, ritenendo che fosse iscritta per crediti complessivamente inferiori alla soglia di otto mila euro, posto che in detta soglia non andavano a suo dire computati i crediti da esso stesso contestati.
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