Proroga dei termini dei titoli abilitativi edilizi e paesaggistici causa Covid: incostituzionale la norma della regione Lombardia introduttiva di un regime regionale difforme rispetto a quanto previsto dallo Stato.
La Corte costituzionale, con sentenza 245 del 21 dicembre 2021, ha dichiarato l'illegittimità dell’art. 28, comma 1, lettera a), della Legge della Regione Lombardia n. 18/2020 (Assestamento al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali) in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione.
Si tratta della norma della regione Lombardia che, in tema di proroga dei titoli abilitativi edilizi e paesaggistici, ha disposto una disciplina regionale differente rispetto a quella dello Stato, per come contenuta nei decreti legge nn. 18/2020 e 76/2020.
Il raffronto tra le norme statali interposte e la disciplina regionale in esame - si legge nel testo della decisione - rende palese la diversità della proroga automatica disposta dalla Regione Lombardia.
Questo con riferimento:
Non solo. La difformità si riscontrerebbe anche rispetto alla previsione integrativa con cui è stata introdotta una disciplina specifica per la proroga dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori indicati nei permessi di costruire, con eliminazione dell’automatismo e sottoposizione della concessione della proroga alla richiesta dell’interessato, nonché alla perdurante compatibilità del titolo oggetto di proroga con gli strumenti urbanistici approvati o adottati.
Senza contare il termine differenziato di proroga dei suddetti termini, rispettivamente di un anno e di tre anni introdotto a seguito della legge di conversione del Dl.
Lo Stato, con la disciplina emergenziale richiamata, ha disposto la proroga generalizzata dei titoli abilitativi, seguendo lo sviluppo dell’emergenza epidemiologica e delle sue ricadute, nel bilanciamento di interessi potenzialmente confliggenti che connotano gli interventi sul territorio, vale a dire l’interesse dei beneficiari dei titoli abilitativi a esercitare i diritti ivi conformati, da un lato, e l’interesse pubblico a non vincolare l’uso del territorio per un tempo eccessivo, dall’altro.
L’intervento statale - ha continuato la Consulta - ha inteso rispondere a esigenze che riguardano l’intero territorio nazionale, colpito dalla pandemia, con effetti drammatici che hanno inciso il tessuto sociale ed economico.
Incidendo sulla durata, le norme statali interposte partecipano della natura di “principio fondamentale” che connota la disciplina dei titoli abilitativi, con l’effetto di vincolare le Regioni.
In tale contesto, "le pur gravi difficoltà che investono il settore delle costruzioni in Lombardia, peraltro riscontrabili anche in altre realtà regionali, non giustificano l’introduzione di un regime regionale difforme".
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".