Covid: legittima la sospensione della docente no vax, niente risarcimento

Pubblicato il 25 maggio 2022

Con sentenza del 17 maggio 2022, il Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso avanzato da una insegnante al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento con cui l'istituto privato presso cui lavorava l'aveva sospesa, senza retribuzione, per mancata esecuzione dell'obbligo vaccinale anti covid-19.

La donna aveva chiesto la reintegra in servizio, eventualmente anche in diverse mansioni, la corresponsione a suo favore di tutti gli stipendi maturati dalla sospensione e che le fosse riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale per ingiusta discriminazione.

Con riguardo alla richiesta di riammissione in servizio e di pagamento della retribuzione, tuttavia, era stata dichiarata, alla prima udienza, la cessazione della materia del contendere atteso che, a seguito del Dl n. 24/2022, alla ricorrente era stato nuovamente corrisposto lo stipendio.

Le restanti domande sono state giudicate infondate.

In particolare, in relazione alla doglianza della ricorrente concernente l'asserita illegittimità del provvedimento di sospensione, il giudice del lavoro ha ritenuto sufficiente richiamare, condividendolo, quanto affermato dal Tar Lazio con provvedimento n. 7394/2021, secondo cui "la sospensione tout court dal servizio dei docenti non vaccinati risulta essere una misura corretta in quanto prevista in ragione della tipicità della prestazione lavorativa degli stessi".

La disciplina introdotta - si legge nella decisione - "è razionalmente finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento dell’attività scolastica in presenza in condizioni tali da ridurre il più possibile il concretizzarsi di situazioni di pericolo per la salute pubblica in quanto in grado di incentivare l’estendersi della pandemia".

Per il Tribunale, inoltre, nella fattispecie in esame non era ravvisabile alcuna violazione rispetto ai principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale e dalla normativa comunitaria: la richiesta di reintegra nelle proprie mansioni della dipendente non vaccinata avrebbe reso l'ambiente di lavoro non sicuro.

In tale contesto, la sospensione della retribuzione costituiva misura pacificamente prevista dalla legge mentre la mancata adibizione a diverse mansioni era correttamente e razionalmente giustificabile alla luce della tipicità delle mansioni del personale scolastico, specie di quello docente.

Per finire, è stata ritenuta infondata anche la domanda di risarcimento del danno, presupponendo, essa, l'accertamento della fondatezza, nell'an, della pretesa.

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