Covid-19: sgravio contributivo e proroga CIG. Le alternative fino a dicembre

Pubblicato il 14 ottobre 2020

Il decreto Agosto, in vigore dallo scorso 15 agosto e già convertito in legge, prevede che le aziende che si trovino a dover ulteriormente sospendere o ridurre l'attività lavorativa a seguito di eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19, possano presentare una ulteriore domanda di concessione di trattamenti di integrazione salariale per un periodo aggiuntivo di durata pari a 18 settimane, da fruire entro il 31 dicembre 2020.

In alternativa, il datore di lavoro può essere “premiato” con una decontribuzione commisurata alla cig già fruita nei mesi maggio e giugno 2020.
Vediamo nel dettaglio cosa prevede la norma.

Il testo di conversione in legge del decreto Agosto ha confermato la possibilità, per i datori di lavoro che già nei precedenti mesi di emergenza sanitaria hanno richiesto trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19, di accedere ad ulteriori strumenti di tutela per il proprio personale dipendente.

La previsione normativa, in questo caso, estende l’intervento poiché:

Cassa integrazione Covid - proroga

Le aziende che si trovano nella condizione di non poter riprendere in misura piena l'attività di lavoro subordinato possono presentare una nuova domanda di concessione di ulteriori trattamenti di:

Le istanze da presentare sono in realtà due diverse:

L’istanza deve essere trasmessa, con la consueta procedura, entro il 31 ottobre 2020 o, per istanze successive al mese di settembre, entro la fine del mese successivo a quello per cui si richiede l’ammortizzatore.

L’INPS ha reso note le nuove causali da utilizzare per presentare le domande:

- “COVID-19 nazionale” per le richieste inerenti alle prime 9 settimane;

- “COVID 19 con fatturato” per il secondo periodo di 9 settimane.

La disciplina dettata dal decreto Agosto prevede altresì l’obbligo di versare un contributo addizionale, in caso di richiesta di Cig.

A tal fine, i datori di lavoro richiedenti devono allegare alla domanda una dichiarazione di responsabilità, resa ai sensi di quanto previsto dall’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2020, nella quale siano indicate alternativamente:

a) la sussistenza e l’indice dell’eventuale riduzione del fatturato;

b) il diritto all’esonero dal versamento del contributo addizionale in quanto l’attività di impresa è stata avviata in data successiva al primo gennaio 2019.
 

N.B. L'accesso al secondo periodo di 9 settimane di integrazione è consentito gratuitamente solo ai datori di lavoro che, confrontando il fatturato del primo semestre 2020 con quello del 2019, abbiano subito una riduzione di fatturato pari almeno al 20%.

 

Nel caso in cui la riduzione di fatturato, seppur presente, sia inferiore ad un quinto, il datore di lavoro richiedente è obbligato a versare un contributo addizionale del 9% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non prestate durante la sospensione o riduzione d’attività.

Qualora, invece, non si registri alcuna riduzione del fatturato, il contributo addizionale è dovuto in misura pari al 18%.

Esempio di calcolo

Lavoratore con retribuzione oraria: 10 euro

In caso di richiesta CIG:

- Contribuzione oraria non versata: 2,7 euro.

- Importo cig oraria erogata: 8 euro.

- Contributo addizionale orario a carico del datore: 1,8 euro  (nessuna riduzione fatturato), 0,9 euro (riduzione fatturato < 20%), 0 (riduzione fatturato > o = 20%)

 

Sgravio alternativo alla CIG

I datori di lavoro del settore privato, con esclusione di quello agricolo, che non richiedono i nuovi interventi di integrazione salariale, possono applicare, entro il 31 dicembre 2020, uno sgravio contributivo dedicato.

La spettanza è sottoposta alla condizione che le aziende richiedenti:

L’esonero contributivo spetta in misura non superiore alla contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei suddetti due mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.

L’importo dell’esonero così calcolato deve essere, poi, riparametrato e applicato su base mensile per un periodo massimo di quattro mesi e non può superare, per ogni singolo mese di fruizione dell’agevolazione, l’ammontare dei contributi dovuti.

 

Esempio di calcolo

Integrazione salariale richiesta per Covid-19, nei mesi di maggio e  giugno: 8 settimane (300 ore)

Contribuzione non versata: 2,7*600 = € 1.620

Sgravio mensile spettante: 405 euro per 4 mesi (entro il 31 dicembre 2020)

N.B. La fruizione può avvenire per un periodo massimo di 4 mesi

 

Non sono oggetto di esonero le seguenti contribuzioni:

Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori delle seguenti condizioni:

 

 

Sgravio contributivo

Proroga CIG

Termine massimo di fruizione

31 dicembre 2020

31 dicembre 2020

Contribuzione a carico del datore di lavoro

0

0

Retribuzione a carico del datori di lavoro

intera

0

Procedura di richiesta

Da definire

Circ. INPS n. 115/2020

 

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