Il decreto Agosto, in vigore dallo scorso 15 agosto e già convertito in legge, prevede che le aziende che si trovino a dover ulteriormente sospendere o ridurre l'attività lavorativa a seguito di eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19, possano presentare una ulteriore domanda di concessione di trattamenti di integrazione salariale per un periodo aggiuntivo di durata pari a 18 settimane, da fruire entro il 31 dicembre 2020.
In alternativa, il datore di lavoro può essere “premiato” con una decontribuzione commisurata alla cig già fruita nei mesi maggio e giugno 2020.
Vediamo nel dettaglio cosa prevede la norma.
Il testo di conversione in legge del decreto Agosto ha confermato la possibilità, per i datori di lavoro che già nei precedenti mesi di emergenza sanitaria hanno richiesto trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19, di accedere ad ulteriori strumenti di tutela per il proprio personale dipendente.
La previsione normativa, in questo caso, estende l’intervento poiché:
Le aziende che si trovano nella condizione di non poter riprendere in misura piena l'attività di lavoro subordinato possono presentare una nuova domanda di concessione di ulteriori trattamenti di:
Le istanze da presentare sono in realtà due diverse:
L’istanza deve essere trasmessa, con la consueta procedura, entro il 31 ottobre 2020 o, per istanze successive al mese di settembre, entro la fine del mese successivo a quello per cui si richiede l’ammortizzatore.
L’INPS ha reso note le nuove causali da utilizzare per presentare le domande:
- “COVID-19 nazionale” per le richieste inerenti alle prime 9 settimane;
- “COVID 19 con fatturato” per il secondo periodo di 9 settimane.
La disciplina dettata dal decreto Agosto prevede altresì l’obbligo di versare un contributo addizionale, in caso di richiesta di Cig.
A tal fine, i datori di lavoro richiedenti devono allegare alla domanda una dichiarazione di responsabilità, resa ai sensi di quanto previsto dall’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2020, nella quale siano indicate alternativamente:
a) la sussistenza e l’indice dell’eventuale riduzione del fatturato;
b) il diritto all’esonero dal versamento del contributo addizionale in quanto l’attività di impresa è stata avviata in data successiva al primo gennaio 2019.
N.B. L'accesso al secondo periodo di 9 settimane di integrazione è consentito gratuitamente solo ai datori di lavoro che, confrontando il fatturato del primo semestre 2020 con quello del 2019, abbiano subito una riduzione di fatturato pari almeno al 20%. |
Nel caso in cui la riduzione di fatturato, seppur presente, sia inferiore ad un quinto, il datore di lavoro richiedente è obbligato a versare un contributo addizionale del 9% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non prestate durante la sospensione o riduzione d’attività.
Qualora, invece, non si registri alcuna riduzione del fatturato, il contributo addizionale è dovuto in misura pari al 18%.
Lavoratore con retribuzione oraria: 10 euro
In caso di richiesta CIG:
- Contribuzione oraria non versata: 2,7 euro.
- Importo cig oraria erogata: 8 euro.
- Contributo addizionale orario a carico del datore: 1,8 euro (nessuna riduzione fatturato), 0,9 euro (riduzione fatturato < 20%), 0 (riduzione fatturato > o = 20%)
I datori di lavoro del settore privato, con esclusione di quello agricolo, che non richiedono i nuovi interventi di integrazione salariale, possono applicare, entro il 31 dicembre 2020, uno sgravio contributivo dedicato.
La spettanza è sottoposta alla condizione che le aziende richiedenti:
L’esonero contributivo spetta in misura non superiore alla contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei suddetti due mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.
L’importo dell’esonero così calcolato deve essere, poi, riparametrato e applicato su base mensile per un periodo massimo di quattro mesi e non può superare, per ogni singolo mese di fruizione dell’agevolazione, l’ammontare dei contributi dovuti.
Integrazione salariale richiesta per Covid-19, nei mesi di maggio e giugno: 8 settimane (300 ore)
Contribuzione non versata: 2,7*600 = € 1.620
Sgravio mensile spettante: 405 euro per 4 mesi (entro il 31 dicembre 2020)
N.B. La fruizione può avvenire per un periodo massimo di 4 mesi
Non sono oggetto di esonero le seguenti contribuzioni:
Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori delle seguenti condizioni:
|
Sgravio contributivo |
Proroga CIG |
Termine massimo di fruizione |
31 dicembre 2020 |
31 dicembre 2020 |
Contribuzione a carico del datore di lavoro |
0 |
0 |
Retribuzione a carico del datori di lavoro |
intera |
0 |
Procedura di richiesta |
Da definire |
Circ. INPS n. 115/2020 |
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