COVID-19. Italia – Svizzera, nuovo accordo sui frontalieri

Pubblicato il 23 giugno 2020

E’ stato firmato a Berna il 18 giugno scorso, e il giorno seguente a Roma, un nuovo accordo amichevole relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine a seguito delle misure adottate nel contesto della lotta alla diffusione del COVID-19.

L’Accordo si è reso necessario dato che, a seguito dell’emergenza sanitaria da Coronavirus, molti lavoratori transfrontalieri non hanno potuto recarsi fisicamente nell'altro Stato per svolgere la propria attività dipendente, oppure sono stati scoraggiati dal rientrare nel proprio Stato di residenza al termine dello svolgimento dell’attività dipendente.

Per tali ragioni, le autorità competenti svizzere e italiane hanno siglato un nuovo Accordo di natura transitoria per cui, ai fini dell’individuazione dei criteri di territorialità dei redditi dei lavoratori frontalieri, i giorni di lavoro svolti dalla persona nello Stato di residenza, a domicilio e per conto di un datore di lavoro dell’altro Stato, si considerano giorni di lavoro in cui la persona avrebbe lavorato nell’altro Stato, se la modalità di lavoro a domicilio si è resa necessaria a fronte delle limitazioni agli spostamenti connesse all’emergenza sanitaria COVID-19.

Inoltre, sempre in via eccezionale e provvisoria, si accetta che i lavoratori che hanno passato più giorni consecutivi nell'altro Stato contraente allo scopo di svolgere la propria attività dipendente per conto di un datore di lavoro situato in detto altro Stato contraente, senza regolare rientro quotidiano nello Stato di residenza a seguito delle misure adottate per combattere la diffusione del COVID-19, sono considerati frontalieri ai sensi dell’Accordo del 3 ottobre 1974.

L’Accordo amichevole entra in vigore il giorno successivo alla firma da parte delle due autorità competenti. Le sue disposizioni si applicano dal 24 febbraio 2020 fino al 30 giugno 2020 compreso ed è tacitamente rinnovabile, a partire da tale data, di mese in mese. Esso cesserà di essere applicabile l'ultimo giorno del mese in cui l'ultimo dei due Stati ha posto fine alle misure sanitarie governative che limitano o sconsigliano la normale circolazione delle persone fisiche.

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