Dal 4 maggio 2020 le attività produttive che riprenderanno o proseguiranno - attività manufatturiere, commercio all’ingrosso, edilizia e cantieri (solo in seguito le attività considerate ancora a rischio come il commercio al dettaglio, i bar e i ristoranti) - saranno tenute al rispetto scrupoloso del Protocollo INAIL di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro, aggiornato per garantire adeguati livelli di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e della popolazione.
Già un documento approvato dal Comitato tecnico scientifico istituito presso la Protezione Civile conteneva, giorni fa, indicazioni mirate ad affrontare la graduale ripresa delle attività imprenditoriali.
Così, le misure adottate dagli imprenditori contro la diffusione del Coronavirus - lavoro agile (o smart working), ammortizzatori sociali e soluzioni organizzative straordinarie laddove non sia stato possibile cessare l’attività - si faranno serrate, affinché la ripresa dai primi di maggio avvenga in condizioni che assicurino adeguati livelli di protezione ai lavoratori.
La non attuazione del Protocollo comporterà la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Tra le principali novità dell'aggiornamento operato sul Protocollo del 14 marzo 2020, rappresentiamo quelle sull'organizzazione aziendale e sulla sanificazione degli ambienti di lavoro.
Il lavoro a distanza continua ad essere favorito, anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività.
Va rispettato il distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali.
Negli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente, potranno essere trovate soluzioni innovative come il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro ovvero analoghe soluzioni.
L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati o flessibili che favoriscano il distanziamento sociale, riducendo il numero di presenze contemporanee nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita.
Dovranno essere evitate le aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all’utilizzo del trasporto pubblico; a tal fine, andrà favorito l’uso del mezzo privato o di navette.
Se l’imprenditore farà ricorso ad ammortizzatori sociali, anche in deroga, questi andranno assicurati all'intera compagine aziendale, anche ricorrendo ad opportune rotazioni. Gli ammortizzatori vanno preferiti agli istituti contrattuali (par, rol, banca ore). Restano annullati trasferte e viaggi di lavoro nazionali e internazionali.
E’ obbligo per l’azienda che si trovi “nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia (…) prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020”.
A fine turno, va garantita da tutte le aziende la pulizia e sanificazione di tastiere, schermi touch, mouse, con adeguati detergenti, negli uffici e nei reparti produttivi. Per consentire la sanificazione periodica, l'azienda può ricorrere agli ammortizzatori sociali anche in deroga.
Da ultimo, una nuova importante indicazione ha riguardato, inoltre, il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI): “nella declinazione delle misure del Protocollo all’interno dei luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi valutati e a partire dalla mappatura delle diverse attività dell’azienda, si adotteranno i DPI idonei. È previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1)”.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".